Decreto
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000
INDICE del d.P.R.
n. 230/2000:
PARTE I - Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione
penitenziaria
TITOLO I - Trattamento penitenziario
CAPO I - Principi direttivi
Art. 1 - Interventi di trattamento
Art. 2 - Sicurezza e rispetto delle regole
Art. 3 - Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio
sociale
Art. 4 - Integrazione e coordinamento degli interventi
Art. 5 - Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione
degli istituti
CAPO II - Condizioni generali
Art. 6 - Condizioni igieniche e illuminazione dei locali
Art. 7 - Servizi igienici
Art. 8 - Igiene personale
Art. 9 - Vestiario e corredo
Art. 10 - Corredo e oggetti di proprietà personale
Art. 11 - Vitto giornaliero
Art. 12 - Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi
venduti nell'istituto
Art. 13 - Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso
di fornelli
Art. 14 - Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari
Art. 15 - Cessioni fra detenuti o internati
Art. 16 - Utilizzazione degli spazi all'aperto
Art. 17 - Assistenza sanitaria
Art. 18 - Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie
Art. 19 - Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini.
Asili nido
Art. 20 - Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente
Art. 21 - Servizio di biblioteca
CAPO III - Ingresso in istituto e modalità del trattamento
Art. 22 - Ammissione in istituto
Art. 23 - Modalità dell'ingresso in istituto
Art. 24 - Iscrizioni a registro
Art. 25 - Albo degli avvocati
Art. 26 - Cartella personale
Art. 27 - Osservazione della personalità
Art. 28 - Espletamento dell’osservazione della personalità
Art. 29 - Programma individualizzato di trattamento
Art. 30 - Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti
Art. 31 - Raggruppamento nelle sezioni
Art. 32 - Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari
Art. 33 - Regime di sorveglianza particolare
Art. 34 - Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare
Art. 35 - Detenuti ed internati stranieri
Art. 36 - Regolamento interno
Art. 37 - Colloqui
Art. 38 - Corrispondenza epistolare e telegrafica
Art. 39 - Corrispondenza telefonica
Art. 40 - Uso di apparecchi radio e di altri strumenti
Art. 41 - Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo
Art. 42 - Corsi di formazione professionale
Art. 43 - Corsi di istruzione secondaria superiore
Art. 44 - Studi universitari
Art. 45 - Benefici economici per gli studenti
Art. 46 - Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale
Art. 47 - Organizzazione del lavoro
Art. 48 - Lavoro esterno
Art. 49 - Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno
degli istituti
Art. 50 - Obbligo del lavoro
Art. 51 - Attività artigianali, intellettuali o artistiche
Art. 52 - Lavoro a domicilio
Art. 53 - Esclusione dalle attività lavorative
Art. 54 - Lavoro in semilibertà
Art. 55 - Assegni per il nucleo familiare
Art. 56 - Prelievi sulla remunerazione
Art. 57 - Peculio
Art. 58 - Manifestazioni della libertà religiosa
Art. 59 - Attività culturali, ricreative e sportive
Art. 60 - Attività organizzate per i detenuti e gli internati che
non lavorano
Art. 61 - Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento
Art. 62 - Comunicazione dell'ingresso in istituto
Art. 63 - Comunicazione di infermità e di decessi
Art. 64 - Permessi
Art. 65 - Permessi premio
Art. 66 - Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza
Art. 67 - Garanzie di sorteggio delle rappresentanze
Art. 68 - Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
CAPO IV - Regime penitenziario
Art. 69 - Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la
vita penitenziaria
Art. 70 - Norme di comportamento
Art. 71 - Compiti di animazione e di assistenza
Art. 72 - Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'Amministrazione
o di terzi
Art. 73 - Isolamento
Art. 74 - Perquisizioni
Art. 75 - Istanze e reclami
Art. 76 - Ricompense
Art. 77 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 78 - Provvedimenti disciplinari in via cautelare
Art. 79 - Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
Art. 80 - Sospensione e condono delle sanzioni
Art. 81 - Procedimento disciplinare
Art. 82 - Mezzi di coercizione fisica
Art. 83 - Trasferimenti
Art. 84 - Traduzioni
Art. 85 - Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti
o le traduzioni
Art. 86 - Traduzioni di detenute e di internate
Art. 87 - Uso di abiti civili nelle traduzioni
Art. 88 -Trattamento del dimittendo
Art. 89 - Dimissione
Art. 90 - Provvedimenti in caso di evasione
Art. 91 - Indicazioni negli atti dello stato civile
Art. 92 - Provvedimenti in caso di decesso
Art. 93 - Intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio
di pubblica sicurezza
CAPO V -Assistenza
Art. 94 -Assistenza alle famiglie
Art. 95 - Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie
e ai dimessi
CAPO VI -Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della
magistratura di sorveglianza
Art. 96 -Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione
Art. 97 - Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale
Art. 98 - Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell’affidamento
in prova al servizio sociale
Art. 99 - Affidamento in prova in casi particolari
Art. 100 - Detenzione domiciliare
Art. 101 - Regime di semilibertà
Art. 102 - Licenze
Art. 103 - Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
Art. 104 - Liberazione condizionale
Art. 105 - Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata
Art. 106 - Remissione del debito
Art. 107 - Comunicazioni all'organo dell'esecuzione
Art. 108 - Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive
Art. 109 - Pareri sulla domanda o proposta di grazia
TITOLO II - Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria
CAPO I - Istituti penitenziari
Art. 110 - Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
Art. 111 - Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia,
istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici
Art. 112 - Accertamento delle infermità psichiche
Art. 113 - Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici
Art. 114 - Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di
osservazione
Art. 115 - Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti
Art. 116 - Accesso di ministri di culto agli istituti
Art. 117 - Visite agli istituti
CAPO II - Servizio sociale e assistenza
Art. 118 - Centro di servizio sociale
Art. 119 - Consiglio di aiuto sociale
Art. 120 - Assistenti volontari
PARTE II - Cassa delle ammende
TITOLO I - Amministrazione e contabilità della Cassa delle ammende
Art. 121 - Organi della Cassa delle ammende
Art. 122 - Presidente
Art. 123 - Consiglio di amministrazione
Art. 124 - Segretario
TITOLO II - Amministrazione e contabilità
Art. 125 - Conto depositi e conto patrimoniale
Art. 126 - Versamenti delle somme
Art. 127 - Patrimonio
Art. 128 - Entrate
Art. 129 - Finalità ed interventi
Art. 130 - Bilancio
PARTE III - Disposizioni finali e transitorie
Art. 131 - Incarichi giornalieri
Art. 132 - Nomina degli esperti per le attività di osservazione
e di trattamento
Art. 133 - Attribuzioni dei direttori dei centri per la giustizia minorile
e degli uffici di servizio sociale per i minorenni
Art. 134 - Disposizioni relative ai servizi
Art. 135 - Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione
del vitto
Art.136 - Norma finale
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000 n. 230.
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000 - S.O.
n. 131 )
REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE
MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA'.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: “Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà”, e successive modificazioni
ed
integrazioni;
Visto l’articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di procedere ad una completa revisione delle
norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni ed integrazioni, alla luce dell’evoluzione delle
strutture e delle disponibilità della pubblica amministrazione,
nonché delle mutate esigenze trattamentali nell’ambito di
un diverso
quadro legislativo di riferimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Ritenuto di doversi comunque discostare dal suddetto parere,
ravvisandosi l’opportunità di una specifica norma regolamentare
in
tema di affidamento in prova in casi particolari ai sensi
dell’articolo 94, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacché tale ultima disposizione
rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell’interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, della pubblica istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
PARTE I
Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione
penitenziaria
TITOLO I
Trattamento penitenziario
CAPO I
Principi direttivi
Art. 1
Interventi di trattamento
1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della
libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere
i
loro interessi umani, culturali e professionali.
2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è
diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle
condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni
familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva
partecipazione sociale.
3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento
all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona
sottoposta alla indagini.
Art. 2
Sicurezza e rispetto delle regole
1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono
la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione
delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati.
Il
direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e
del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario
secondo le rispettive competenze.
2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari
diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al
Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni
in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Art. 3
Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio
sociale
1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di
servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli
dell’Amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente
normativa.
2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio
sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al
coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività
dell’istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad
assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché
gli
interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori
penitenziari, anche non appartenenti all’amministrazione, i quali
svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di
competenza.
3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio
sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al
provveditore regionale e al Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria.
Art. 4
Integrazione e coordinamento degli interventi
1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri
di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari,
secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun
operatore professionale o volontario devono contribuire alla
realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e
svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione.
2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio
sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un
complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e
svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i
direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono
apposite e periodiche conferenze di servizio.
3. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed i
provveditori regionali adottano le opportune iniziative per
promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello
nazionale e regionale.
Art. 5
Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli
istituti
1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni
di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando
occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo
svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei
detenuti e degli internati.
CAPO II
Condizioni generali
Art. 6
Condizioni igieniche e illuminazione dei locali
1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono
essere igienicamente adeguati.
2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto
di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che
impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per
dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature,
collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano
comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle
camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e
televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per
i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può
escludere il funzionamento di quelli interni, quando la
utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei
detenuti e internati.
4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione
deve essere di intensità attenuata.
5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e
psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia
delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono
messi a disposizione mezzi adeguati.
6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti
impossibilitati a provvedervi, l’Amministrazione si avvale
dell'opera retribuita di detenuti o internati.
7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati
reparti per non fumatori.
Art. 7
Servizi igienici
1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.
2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua
corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in
particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per
le esigenze igieniche dei detenuti e internati.
3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono
essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree
dove si svolgono attività in comune.
Art. 8
Igiene personale
1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono
indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità
in
tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto
ministeriale.
2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati
servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire
periodicamente secondo le necessità.
3. Nei locali di pernottamento è consentito l’uso di rasoio
elettrico.
4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso
ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di
utilizzazione quotidiana dell’acqua calda.
5. L’obbligo della doccia può essere imposto per motivi
igienico-sanitari.
Art. 9
Vestiario e corredo
1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di
vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di
uso
che l'Amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli
internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro
qualità, in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con
decreto ministeriale.
2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche
adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni
climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati; la loro
quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni
di pulizia e di conservazione.
3. Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso.
4. L'Amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del
termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato
deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato, questi
è
tenuto a risarcire il danno.
5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e
quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di
vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.
6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.
7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti
d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le
successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene
conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e
trasmesso in caso di trasferimento.
8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o
internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di
sua spettanza.
9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di
corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati
con le normali procedure usate per quelli forniti
dall'amministrazione, devono provvedervi a loro spese.
10. L'Amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi,
qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.
Art. 10
Corredo e oggetti di proprietà personale
1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli
internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro
proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di
corredo che
possono usarsi.
2. E' assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli
internati possono accedere, anche a loro spese.
3. E’ ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale
o
affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non
siano incompatibili con l’ordinato svolgimento della vita
nell’istituto.
Art. 11 ( note )
Vitto giornaliero
1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente
tre pasti.
2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale
che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il
secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei
ore dal secondo.
3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti
opportunamente intervallati.
4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui
al primo comma dell’articolo 9 della legge, sono approvate con
decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso
articolo, in conformità del parere dell’Istituto superiore
della
nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno
ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve
anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie
delle diverse fedi religiose.
Art. 12 ( note )
Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti
nell'istituto
1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal
sesto comma dell'articolo 9 della legge è composta di tre persone.
2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata
in
più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna
cucina.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al
prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la
quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati
per la confezione del vitto.
4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte
della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o
dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito;
per i detenuti e gli internati che lavorano per l’Amministrazione
penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.
5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato
nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano,
congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore.
6. La direzione assume
mensilmente informazioni dall'autorità
comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi
corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume
informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande
distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in
vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza
dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni
risultanti dalle informazioni predette.
Art. 13 ( note )
Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di
fornelli
1. Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del
vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti
o internati è maggiore, sono attrezzate più cucine.
2. Il servizio di cucina è svolto dai detenuti e internati. A tal
fine sono costantemente organizzati corsi di formazione
professionale per gli stessi.
3. Il vitto è consumato di regola in locali all’uopo destinati,
utilizzabili per un numero non elevato di detenuti o internati. Il
regolamento interno stabilisce le modalità con le quali, a turno,
i
detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali
attrezzati a tal fine.
4. E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere,
l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti,
nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido
approntamento.
5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere
conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresì le
modalità di uso e di recupero, anche forfetario, della spesa.
6. La mancata adozione della gestione diretta, da parte
dell’Amministrazione, dei servizi di vettovagliamento e di
sopravitto di cui ai commi quinto e settimo dell’articolo 9 della
legge, deve essere specificamente ed adeguatamente motivata dalle
singole direzioni. La gestione diretta può, comunque, attuarsi
anche
con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione diretta è
equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con cooperative
sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 47.
7. Il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di
continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura
di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità
da osservare.
Art. 14 ( note )
Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari
1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i
detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è
consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla
cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali,
culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e
oggetti ammessi si terrà anche conto delle nuove strumentazioni
tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.
2. Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di
sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime
detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis,
41-bis e 64 della legge.
3. Non è ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.
E'
consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo
giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di
gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non
superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande
avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso è
vietato l’accumulo di bevande alcoliche.
4. Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo
che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli
internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti
deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in
deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in
occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del
detenuto o dell’internato.
5. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere
contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari,
devono essere sottoposti a controllo.
6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al
mese complessivamente di peso non superiore a venti chili,
contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi
e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi
alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede
di controllo.
7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti
in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.
8. I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non
devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona.
9. Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari
in
quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.
10. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con
prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.
Art. 15
Cessioni fra detenuti o internati
1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e
internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello
stesso nucleo familiare.
2. E' consentita la cessione fra detenuti e internati di oggetti di
modico valore.
Art. 16 ( note )
Utilizzazione degli spazi all'aperto
1. Gli spazi all’aperto, oltre che per le finalità di cui
all’articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento
di
attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive,
ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla
direzione.
2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in
spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per
periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi
sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività
trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi
della privazione della libertà personale.
3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al
giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi
brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore
dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al
magistrato di sorveglianza.
4. Gli spazi destinati alla permanenza all’aperto devono offrire
possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.
Art. 17 ( note )
Assistenza sanitaria
1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria
secondo le disposizioni della vigente normativa.
2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed
organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché
di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate
secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente
normativa.
3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti
penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
11 della legge.
4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e
dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione
penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel
territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.
5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non
siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di
ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi
del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di
fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.
7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese
possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e
terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di
sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici
e chirurgici negli istituti.
8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di
un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia
possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente
autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al
trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta
autorità; dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.
9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività
di
medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in
merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme
patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni
di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.
Art. 18
Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie
1. E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate
alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora
iscritti al servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente
normativa ricevono l'assistenza sanitaria a carico dei servizio
sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di
assegnazione del soggetto interessato.
3. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono
direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti
nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati
lavoratori.
Art. 19
Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini.
Asili nido
1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti
in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il
parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di
cura.
2. E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale
paramedico ostetrico.
3. L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute o
internate tengono presso di sé è curata da professionisti
specialisti in pediatria.
4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il
personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli
asili nido sono compensati con onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate.
5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri
con bambini sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e
asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i
bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano
spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di
non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.
6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività
ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre,
con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del
volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della
madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso
gli
asili nido esistenti sul territorio.
7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o
internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla
legge
o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non
esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la
direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie
iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia
e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il
mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.
Art. 20 ( note )
Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente
1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi
di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono
essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a
tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che
consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o
ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l’ambiente sociale,
anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti
stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico
territorialmente competente accede all’istituto per rilevare le
condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli
operatori penitenziari l’individuazione delle risorse esterne utili
per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il
loro successivo reinserimento sociale.
2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei
detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere
proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per
esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal
sanitario.
3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle
autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in
conto anche le esigenze di cui al comma 1.
4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a
giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro
produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di
tutti i diritti relativi.
5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o
un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni
sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto
un
sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.
6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze
previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge si applicano
anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i
sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le
loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito,
il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli
esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati
anch'essi per sorteggio.
7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni
disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario,
esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza
dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione
conseguente.
8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di
semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi
psichiatrici pubblici degli enti locali.
9. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche
infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per
le
tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.
10. Il presente articolo, nonché gli articoli 17, 18 e 19 si
applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230.
Art. 21 ( note )
Servizio di biblioteca
1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli
internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della
biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo
di
opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni
esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti
nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.
2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una
equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente
nella società.
3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore.
Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle
pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la
distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento
di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti
dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della
legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo
libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani,
regolarmente retribuiti.
4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati,
con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o
cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti
non superiore o superiore a cinquecento.
5. Nell’ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una
sala
lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti
e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala
lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento
dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno
stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.
CAPO III
Ingresso in istituto e modalità del trattamento
Art. 22 ( note )
Ammissione in istituto
1. Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le
persone indicate nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò
fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la
privazione dello stato di libertà.
2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto
dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge soltanto se
l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso.
3. Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta
perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà
diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la
direzione provvede ad informare il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.
4. In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di
delitto, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria
competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima
dell’introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire
la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di
sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo stesso modo
provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in
istituto di persona a carico della quale non sia stato ancora emesso
provvedimento restrittivo della libertà personale dall'autorità
giudiziaria.
5. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone
l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata
dell'isolamento medesimo.
6. In caso di mancata indicazione dei predetti elementi, la
direzione richiede all'autorità giudiziaria competente le
integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza
di stati di sofferenza psicofisica della persona.
7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il
detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il personale nonché
gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale
dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal
direttore dell'istituto.
Art. 23 ( note )
Modalità dell'ingresso in istituto
1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo
ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale,
al
rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la
facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge,
con
le modalità di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il
soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno
successivo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24,
qualora dagli accertamenti sanitari o altrimenti, risulti che una
persona condannata si trovi in una delle condizioni previste dagli
articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale,
la direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di
rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando la
persona interessata si trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli
atti alla autorità giudiziaria procedente.
3. Un esperto dell’osservazione e trattamento effettua un colloquio
con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto,
per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa
affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di
tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli
interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e
trattamento di cui all'articolo 29.
Gli eventuali aspetti di rischio sono anche segnalati agli organi
giudiziari indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di
tossicodipendenza, è segnalata anche al Servizio tossicodipendenze
operante all'interno dell'istituto.
4. Dopo l’espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti
e
nel più breve tempo possibile, la direzione dell’istituto
richiede
al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria notizia su
eventuali recedenti detenzioni, al fine di acquisire la
preesistente cartella personale.
5. Il direttore dell’istituto, o un operatore penitenziario da lui
designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere
le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro previsto
dall’articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di
procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale,
nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo
comma dell’articolo 32 della legge e di consegnargli l’estratto
indicato nel comma 2 dall’articolo 69 del presente regolamento.
In
particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di
ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri
benefici penitenziari.
6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue
generalità o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le
generalità fornite siano false, e sempre che non si riesca a
conoscere altrimenti le esatte generalità, il soggetto è
identificato sotto la provvisoria denominazione di «sconosciuto»
a
mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni
fisici e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria.
7. Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli
eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi
immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di
servizio sociale.
8. Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonché
quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati
in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli
oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio
del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata.
Delle predette operazioni viene redatto verbale.
9. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua
persona è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.
10. I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli
assistenti volontari di cui all'articolo 78 della legge, dei
rappresentanti della comunità esterna autorizzati ai sensi
dell’articolo 17 della legge, nonché quelli degli operatori
sociali
e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali
intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento
educativo-sociale, istituzionalmente svolti con gli imputati, i
condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non
si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 18
della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento.
Art. 24 ( note )
Iscrizioni a registro
1. Nel registro previsto dall’articolo 7 del regolamento per
l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto
ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, oltre alle iscrizioni
relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in
ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli
internati che entrano o escono dall'istituto a causa di
trasferimento o di transito.
2. Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al
direttore dell’istituto che ne fa numerare ciascuna pagina,
vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del
registro lo stesso direttore indica il numero complessivo delle
pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.
3. La disposizione di cui al comma 2 si osserva anche per il
registro di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale e
dall’articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
4. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste
dall'articolo 123 del codice di procedura penale sono comunicate
all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In
caso di urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione più rapido.
Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti
di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al
magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre
giorni dalla loro presentazione.
Art. 25
Albo degli avvocati
1. Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati
del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e
gli internati ne possano prendere visione.
2. E' fatto divieto agli operatori penitenziari di influire,
direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.
Art. 26 ( note )
Cartella personale
1. Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale,
la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla
libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento
e
resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o
l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva
notizia al
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
2. L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati
anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni
altro elemento necessario per la precisa identificazione della
persona.
3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall’articolo
94
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono inseriti i dati
e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della
legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni
disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonché
della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni
stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del
titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza
particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni
altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.
4. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del
tribunale di sorveglianza di cui all'articolo 14-ter e al capo VI
del titolo I della legge sono comunicati alla direzione
dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I
provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale,
al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare sono altresì
comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene
eseguita la misura alternativa alla detenzione.
5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena
detentiva nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato
il
giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma
2 dell'articolo 103.
6. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro
istituto nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo
sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.
Art. 27
Osservazione della personalità
1. L’osservazione scientifica della personalità è
diretta
all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle
eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali,
che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita
di relazione. Ai fini dell’osservazione si provvede all’acquisizione
di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e
alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha
vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad
usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati
giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o
l’internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste
in
essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse
per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione
delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla
persona offesa.
2. All’inizio dell’esecuzione l’osservazione è
specificamente
rivolta, con la collaborazione del condannato o dell’internato,
a
desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato
di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.
3. Nel corso del trattamento l’osservazione è rivolta ad
accertare,
attraverso l’esame del comportamento del soggetto e delle
modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali
nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di
trattamento.
4. L’osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati
devono mantenere i caratteri della continuità in caso di
trasferimento in altri istituti.
Art. 28 ( note )
Espletamento dell’osservazione della personalità
1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata,
di
regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le
misure di sicurezza.
2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari
approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata
proposta della direzione, ai centri di osservazione.
3. L'osservazione è condotta da personale dipendente
dall'Amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai
professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80
della legge.
4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità
del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.
Art. 29 ( note )
Programma individualizzato di trattamento
1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di
cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi
indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.
2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di
osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell’istituto
e
composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività
di osservazione indicate nell’articolo 28.
3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali
esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola,
all'educatore.
Art. 30 ( note )
Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti
1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in
un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura
cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di
residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale
istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve
avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in
località prossima.
2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le
attività di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.
3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento
individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.
4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si
ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento
contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento
organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.
5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino
trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a
quella di un altro provveditorato provvede il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa
circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, fatte salve le
assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente
normativa alla competenza del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria.
Art. 31 ( note )
Raggruppamento nelle sezioni
1. Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione
dei condannati e degli internati secondo i criteri indicati nel
secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo
da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che
consentano raggruppamenti limitati di soggetti.
2. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal
n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, sono assegnati
alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare è
suddiviso, in considerazione della loro età, di precedenti
esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato
ascritto e della indole dello stesso.
Art. 32
Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari
1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che
richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da
possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi
istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette
cautele.
2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata
semestralmente.
3. Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti
ed
internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni
da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal
fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente
riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il
permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla
comunità.
Art. 33 ( note )
Regime di sorveglianza particolare
1. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, quando, di
propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione
dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene
di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza
particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo
14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore
dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinché
esprima parere nel termine di dieci giorni.
2. L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al
terzo comma dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.
3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità
giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11
della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo
sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale
restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga
il
regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità
giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello
in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di
sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o
l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo,
che
sottoscrive per presa visione.
5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano
il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla
direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di
copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza
sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via
provvisoria.
6. Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di
sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è
presa nota nella cartella personale.
7. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad
inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei
predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti
dall'interessato.
8. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di
sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in
altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di
sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà
comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei
provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.
9. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando
nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova non sia
disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza
particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la
popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la
sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a
regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti
o
in una delle sezioni di cui all'articolo 32.
Art. 34 ( note )
Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare
1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o
proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto
ricevuto dal direttore dell'istituto, è iscritto nel registro
previsto dall'articolo 123 del codice di procedura penale e
dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed è
trasmesso al più tardi entro il giorno successivo in copia autentica
al tribunale di sorveglianza, al quale è altresì trasmessa
copia
della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che
dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di
urgenza, la comunicazione è fatta con il mezzo più rapido.
2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, può nominare
contestualmente il difensore.
3. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ove non
ritenga di provvedere direttamente, può delegare il provveditore
regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di
sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il
detenuto o l'internato ha proposto reclamo.
Art. 35
Detenuti ed internati stranieri
1. Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei
confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro
difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere
favorite possibilità di contatto con le autorità consolari
del loro
Paese.
2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di
mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti
locali o con organizzazioni di volontariato.
Art. 36 ( note )
Regolamento interno
1. L’Amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate
nel primo comma dell’articolo 16 della legge, al fine di realizzare
le differenti modalità trattamentali indicate nell’articolo
14 della
legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.
2. Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi
di
trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e
dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente
regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:
a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;
b) orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della
popolazione detenuta o internata;
c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi
predisposti per i detenuti e per gli internati;
d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all’aperto;
f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la
corrispondenza anche telefonica;
g) le affissioni consentite e le relative modalità;
h) i giochi consentiti.
3. Il regolamento interno può disciplinare alcune delle materie
sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni
dell’istituto.
4. Nella predisposizione del regolamento interno, la commissione
prevista dal secondo comma dell’articolo 16 della legge deve
uniformarsi alle direttive impartite dall’Amministrazione
penitenziaria ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge
e del comma 1 del presente articolo. Nel caso di direttive
sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse
cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla
commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti
giorni dal loro ricevimento.
5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei
detenuti e internati.
Art. 37 ( note )
Colloqui
1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli
imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono
autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone
diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando
ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il
permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre,
sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento
interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto
strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento
corretto e tale non recare disturbo ad altri. Il personale preposto
al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono
comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il
quale decide sulla esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in
spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni
sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni
comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che,
per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In
ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i
loro difensori.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere
luogo nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.
Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti
previsti dal primo periodo del primo comma dell’articolo 4-bis della
legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto,
il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge
con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano
particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche
fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione
di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata
del
colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i
congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando
i
medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato
non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione
dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o
con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E'
consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il
detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di
servizio sociale per gli opportuni interventi.
12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si
fa annotazione in apposito registro.
13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa
articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento
dei
colloqui nei giorni festivi, ove possibile.
Art. 38
Corrispondenza epistolare e telegrafica
1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere
corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire
la ricezione di fax.
2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'Amministrazione
fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono
provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere
una lettera e l'affrancatura ordinaria.
3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili,
per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la
corrispondenza.
4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il
detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.
5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è
sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di
valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con
modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.
6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza
epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che
costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo
per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone
immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato
di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.
7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su
segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione
del
magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche ai
telegrammi e ai fax in arrivo.
9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba
essere inoltrato per i motivi di cui al comma 6, ne informa il
magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente,
che
decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.
10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la
corrispondenza è stata trattenuta.
11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza
epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi
internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei
diritti dell’uomo, di cui l'Italia fa parte.
Art. 39 ( note )
Corrispondenza telefonica
1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo
le
occorrenze.
2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal
direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i
congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli
e
verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi,
una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati
ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le
persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal
permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati
per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma
dell’articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto
dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può
essere superiore a due al mese.
3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti
nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare
rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a
dieci
anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.
4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza
telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3
dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo
grado, dal magistrato di sorveglianza.
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza
telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente,
indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve
corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che
non
ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il
richiedente deve anche indicare i motivi che consentono
l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che
sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in
caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale
dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata
massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.
7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di
controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18
della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano
ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre
disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche
autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati
indicati nell'articolo 4-bis della legge.
8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese
dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.
9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata
e contestualmente ad essa.
10. In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza
telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato può
essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla
persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di
cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o
convivente anch'esso detenuto si dà corso alla conversazione, purché
entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le
disposizioni di cui al comma 7.
Art. 40
Uso di apparecchi radio e di altri strumenti
1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio
radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso,
anche
nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di
nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio.
2. Apposite prescrizioni
ministeriali stabiliranno le
caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa
convenzionale per energia elettrica.
Art. 41
Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo
1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese
con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi
periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a
livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarità obbligatoria
nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo
svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano
preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i ministeri
predetti.
2. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli
istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il
provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria la
dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola
d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le
esigenze della popolazione penitenziaria.
3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati
dai competenti organi dell’amministrazione scolastica. Le direzioni
degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata
informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei
corsi scolastici e ne favoriscono la più ampia partecipazione.
Le
direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano
compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in
attività lavorativa o in altre attività organizzate nell'istituto.
Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti
dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche, anche
se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che
possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni,
quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o
internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il
parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello
delle autorità scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta
di
trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene
deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile,
in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità
didattica.
5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attività integrative dei
relativi curricoli può essere utilizzato dalle autorità
scolastiche,
d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario
di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità
didattica del personale scolastico.
6. In ciascun istituto penitenziario è costituita una commissione
didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno
parte il direttore dell’istituto, che la presiede, il responsabile
dell’area trattamentale e gli insegnanti. La commissione è
convocata
dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di
istruzione.
Art. 42 ( note )
Corsi di formazione professionale
1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei
detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze
della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste
del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione
e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o
in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche,
all'esterno degli istituti.
2. L’Amministrazione penitenziaria promuove protocolli d’intesa
con
gli enti locali che garantiscano al detenuto o internato la
continuità della frequenza e la possibilità di conseguire
il titolo
di qualificazione anche dopo la dimissione.
3. Le direzioni degli istituti possono fornire locali e attrezzature
adeguate e possono progettare, d’intesa con il provveditorato
regionale, attività formative rispondenti a esigenze particolari
dei
detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro
penitenziario.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata
informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei
corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni
curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con
la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa
o
in altre attività organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto
possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed
internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di
sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la
partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il
trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi
da motivi di opportunità, acquisiscono in proposito il parere degli
operatori dell’osservazione e trattamento e quello degli insegnanti,
pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli
organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo
stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri
alla persona trasferita la continuità didattica.
5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative
di
essi, può essere utilizzato d’intesa con le direzioni degli
istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali
operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali.
6. Si applica il comma 6 dell’articolo 41.
Art. 43
Corsi di istruzione secondaria superiore
1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della
scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono
organizzati, su richiesta dell’Amministrazione penitenziaria, dal
ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di
succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti
penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con
riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al
comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una
delle succursali predette in ogni regione.
2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano
seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano
permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per
un
periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 41.
4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in
condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione
dell'istituto può concordare con un vicino istituto d’istruzione
secondaria superiore le modalità di organizzazione di percorsi
individuali di preparazione agli esami per l’accesso agli anni di
studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal
fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria
qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli
imputati.
5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire
la
possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i
vari
corsi.
6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei
corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto
dal comma 4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante
la frequenza dei corsi previsti dal comma 1 del presente articolo,
sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di
preparazione di cui al comma 4 possono essere esonerati dal lavoro,
a loro richiesta.
Art. 44
Studi universitari
1. I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di
studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per
l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli
studi.
2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità
accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni
possibile aiuto e di sostenere gli esami.
3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati
dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del
profitto dimostrati.
4. I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove
possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello
studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali
comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella
propria camera e negli altri locali di studio i libri, le
pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro
studio.
Art. 45
Benefici economici per gli studenti
1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è
corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto
ministeriale.
2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo
nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi
diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal
caso
i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il
lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di
lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1
per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo
grado i detenuti ricevono un sussidio giornaliero nella misura
determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di
frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la
chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso agli
studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali,
nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano
superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico
e non percepiscano mercede.
4. A conclusione di ciascun anno scolastico agli studenti che
seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di
secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali,
nonché agli studenti che seguono corsi presso università
pubbliche o
equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno,
vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni
economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e
libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella
misura stabilita dal Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria.
5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche
durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile
lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio
e
di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso,
i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il
lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di
lavoro effettivamente svolto.
6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito
positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento
nella misura stabilita dal Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria.
7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non
percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.
8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento
previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 46
Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale
1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche
individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un
comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi
compiti è escluso dal corso.
2. Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore
dell’istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e
trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato,
particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in
difformità dal parere espresso dalle autorità predette.
Il
provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo
comportamento del detenuto o dell’internato ne consenta la
riammissione ai corsi.
Art. 47 ( note )
Organizzazione del lavoro
1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno
dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni
degli istituti secondo le linee programmatiche determinate dai
provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e
gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese
cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.
I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con
convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione,
eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già
esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito
all'impresa
delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva.
I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali
lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente
dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a
versare alla direzione dell’istituto la retribuzione dovuta al
lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e
l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla
base
della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro
devono dimostrare alla direzione l’adempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
2. Le lavorazioni interne dell'istituto sono organizzate, in quanto
possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con
spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative
sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello
di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei
fabbricati.
4. L'Amministrazione penitenziaria deve, di regola, utilizzare le
lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo,
nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli
istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano
alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da
parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del
provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la
fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni
necessari presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato.
Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne si
giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza
economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche
della funzione essenziale di attuazione del trattamento
penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni
penitenziarie.
5. La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse
dell'Amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni
statali, di enti pubblici e di privati.
6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con
i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere
direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.
7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private può
essere convenuto che il committente fornisca materie prime e
accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste
prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui
costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità
di
mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'Amministrazione,
previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può
organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di
determinati beni che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo
di imprese pubbliche.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la
destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono
opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a
prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del tredicesimo
comma dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui
prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato
all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto alla camera
di
commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio
tecnico erariale o all'autorità comunale, al fine di stabilire
i
prezzi di vendita dei prodotti.
10. I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di
ciascun istituto sono fissati in un'apposita tabella predisposta
dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni
esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati
i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio,
nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è
modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal
provveditore regionale.
11. Negli istituti per minorenni particolare cura è esplicata
nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione
professionale.
Art. 48 ( note )
Lavoro esterno
1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro
all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è
prevista la
possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo
quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di
sorveglianza ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della
legge.
2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle
direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria
ai
sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata
al magistrato di sorveglianza.
3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di
approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione
all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo
all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di
tutta
la necessaria documentazione.
4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria
procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di
ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o
nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato,
deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o
prevista, della misura privativa della libertà e della residua
parte
di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso
al lavoro all'esterno commetta altri reati.
5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno
indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro
all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di
sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia
penitenziaria con le modalità stabilite dalla direzione
dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
specificamente comandato, nonché il personale della Polizia di
Stato
e dell’Arma dei carabinieri possono effettuare controlli del
detenuto durante il lavoro all’esterno.
7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora
sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere
effettuato da personale dell'Amministrazione penitenziaria
appartenente a ogni qualifica.
8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli
internati al lavoro all'esterno il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria ricerca, nell’ambito della disciplina vigente, forme
di collaborazione con le autorità competenti.
9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni
degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei
posti di lavoro disponibili all'esterno.
10. I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a
versare alla direzione dell’istituto la retribuzione, al netto delle
ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e
l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla
base
della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro
devono dimostrare alla stessa direzione l’adempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno
esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole
limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione
della misura privata della libertà.
12. L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro
autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui
al
primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di
attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il
detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini
necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il
detenuto o l'internato è tenuto a versare alla direzione
dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo
svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo
comma dell'articolo 24 della legge.
13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza
scorta devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o
internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo
da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli
orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di
consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la
famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento.
Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una
fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore.
Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a
carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385
del codice penale.
14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare al detenuto o
internato ed a trasmettere al Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro
di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno, dandone notizia all'autorità di pubblica sicurezza
del
luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.
15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono comunicate al
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore
regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli
internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati.
La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene
esecutiva dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza. Il
direttore dell’istituto può disporre con provvedimento motivato
la
sospensione dell’efficacia dell’ammissione al lavoro all’esterno
in
attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza
del provvedimento di revoca.
16. I controlli di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge
sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le
prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto
dei diritti e della dignità.
17. La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 21 della
legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno
per svolgere un lavoro autonomo.
18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il
direttore dell'istituto cura l’adozione di precisi accordi con i
responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla
direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato
lavoratore che richiedano interventi di controllo.
Art. 49 ( note )
Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli
istituti
1. Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei
detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi
indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge.
2. Il direttore dell’istituto assicura imparzialità e trasparenza
nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di
osservazione e trattamento.
Art. 50 ( note )
Obbligo del lavoro
1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della
colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi
al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati
autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o
artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un
lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo
20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa
tra quelle organizzate nell'istituto.
Art. 51 ( note )
Attività artigianali, intellettuali o artistiche
1. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono,
fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o,
in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di
attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.
2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività,
a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro.
3. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività
artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro,
possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario,
quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal
quattordicesimo comma dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad
esse con impegno professionale.
4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e
trattamento, sono date dal direttore dell’istituto che determina
le
prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese
eventualmente sostenute dall'Amministrazione.
5. Può essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari
fuori dall'istituto, senza spese per l'Amministrazione.
6. Sull'utile finanziario derivante dall'attività artigianale,
intellettuale o artistica, percepito dal condannato o
dall'internato, anche in semilibertà o al lavoro all'esterno,
vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo
comma, della legge.
Art. 52
Lavoro a domicilio
1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può
essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche
durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle
modalità e condizioni di cui all'articolo 51.
Art. 53
Esclusione dalle attività lavorative
1. L’esclusione dall’attività lavorativa è adottata
dal direttore
dell’istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di
osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni
e
del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l’internato
manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e
doveri lavorativi.
Art. 54
Lavoro in semilibertà
1. I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di
semilibertà sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto
la
retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e
l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti
al
lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa
direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela
assicurativa e previdenziale.
2. I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà
esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole
limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione
della misura privativa della libertà.
3. I condannati e gli internati ammessi al lavoro autonomo in
semilibertà versano alla direzione dell’istituto i corrispettivi
al
netto delle ritenute non appena percepiti.
Art. 55
Assegni per il nucleo familiare
1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla
direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta,
intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare
per le persone a carico.
2. Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la
documentazione, la direzione ne informa le persone a carico,
invitandole a provvedervi.
3. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella
produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede
direttamente all’acquisizione, chiedendo agli uffici competenti
le
certificazioni necessarie.
4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o
spediti alle stesse.
5. Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati
al
suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o
internato, alla persona a cui l'incapace è affidato.
Art. 56 ( note )
Prelievi sulla remunerazione
1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso
delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma,
numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti
dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della
remunerazione.
2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le
controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle
spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei
prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il
magistrato di sorveglianza.
Art. 57
Peculio
1. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo
vincolato e fondo disponibile.
2. E' destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della
mercede. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo
disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire.
L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non
debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla
difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento
di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le
indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un
istituto bancario o un ufficio postale.
3. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della
esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in
considerazione di particolari motivi, il direttore dell'istituto può
autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.
4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari
o
conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per
spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o
debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità
trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale
avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di
anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del
procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o
della
richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione
dell'istituto.
5. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può
superare il limite di quattro milioni.
6. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stabilisce,
all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono
essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che
possono essere inviate ai familiari o conviventi.
7. La disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del
direttore dell’istituto solo per acquisti di strumenti, oggetti
e
libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.
8. La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno
finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli
interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o
internato presente nell'istituto.
9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.
10. Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto
corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli
interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati
eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il
servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi
e
prestiti. L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa
depositi e prestiti è versato all'erario.
11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà
sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile,
in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al
limite fissato nel comma 6.
12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è
consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile,
nella misura richiesta dalle circostanze.
13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono
essere variati con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 58
Manifestazioni della libertà religiosa
1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti
della loro confessione religiosa purché compatibili con l’ordine
e
la sicurezza dell’istituto e non contrari alla legge, secondo le
disposizioni del presente articolo.
2.E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di
esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di
appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della
propria confessione religiosa.
3. E' consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e
internati di praticare il culto della propria professione religiosa,
purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.
4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è
dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio
religioso. Fino all’entrata in vigore della disciplina che sarà
adottata a seguito delle intese di cui all’articolo 11, comma 2,
dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le
pratiche di culto, l'istruzione e l’assistenza spirituale dei
cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione
alle
esigenze medesime; negli istituti in cui operano più cappellani,
l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno
di
essi dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria,
ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del
centro per la giustizia minorile, sentito l'ispettore dei
cappellani.
5. Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti
ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di
culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei
locali.
6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e
agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e
l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle
confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di
culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei
ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell’interno;
può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a
quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.
Art. 59 ( note )
Attività culturali, ricreative e sportive
1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive
sono
articolati in modo da favorire possibilità di espressioni
differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo
da
favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e
studenti.
2. I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare,
ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la
collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura
delle attività sportive.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione
prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalità
indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di
tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di
detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a
cinquecento unità.
4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei
detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura
l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle
previsioni dei programmi.
5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo
libero.
6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la
direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e
delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.
Art. 60
Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano
1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le
ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che,
indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività
lavorativa.
Art. 61 ( note )
Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento
1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei
rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è
concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei
centri di servizio sociale.
2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi
conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a
rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli,
specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti
prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto
sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di
osservazione, il direttore dell’istituto può:
a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall’articolo 37;
b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai
colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata
insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un
pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo
comma dell'articolo 18 della legge.
Art. 62
Comunicazione dell'ingresso in istituto
1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia
in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento,
al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli
operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un
congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole
avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della
dichiarazione è redatto processo verbale.
2. La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in
modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo
ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è
presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro,
a carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o
internato privo di fondi, la spesa è a carico dell'Amministrazione.
3. Se si tratta di straniero, l’ingresso nell’istituto è
comunicato
all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste
dalla
normativa vigente.
Art. 63
Comunicazione di infermità e di decessi
1. In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di
un
detenuto o di un internato, la direzione dell’istituto ne dà
immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente
da lui indicata, a cura e spese dell’Amministrazione con il mezzo
più rapido e le modalità più opportune.
2. Non appena la direzione dell’istituto ha notizia della grave
infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o
dell’internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente
in
contatto, deve darne immediata comunicazione all’interessato nelle
forme più convenienti.
3. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata
comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.
Art. 64 ( note )
Permessi
1. I permessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30
della legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di
cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo
dove il detenuto o l'internato deve recarsi.
2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune
prescrizioni ed è in ogni caso specificato se il detenuto o
l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del
tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto
e
all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è
stato
condannato.
3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità
del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità
giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie
informazioni.
4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può esser
disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un
istituto penitenziario.
5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia
penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono
essere specificate le modalità.
6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in
luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono
rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti
con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione.
Il conseguente provvedimento è comunicato ai sensi del terzo comma
dell'articolo 30-bis della legge.
Art. 65
Permessi premio
1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del
condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della
cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo
26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di
sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua
pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati
dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del
trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena
detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.
2. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di
sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla
dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il
permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad
integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di
polizia.
3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono
effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In
casi particolari l’Amministrazione penitenziaria può disporre
ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori
penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del
centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato
e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a
stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di
competenza degli enti locali.
5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune
diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore
dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione
dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente
competenti, affinché, di concerto con gli operatori sociali del
territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo
quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni
dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.
6. Il condannato in permesso, in caso di necessità, può
rivolgersi
all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente
competenti, che saranno informati e forniti di documentazione
adeguata nei tempi più rapidi. L'interessato può segnalare
le
proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si
attiva per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo
le
rispettive competenze istituzionali.
Art. 66
Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza
1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti
dagli articoli 64 e 65 il direttore dell'istituto presso il quale
l'interessato si trova dà notizia senza ritardo al questore e
all’ufficio di polizia nel cui territorio è sito il comune
ove il
permesso deve essere fruito.
Art. 67 ( note )
Garanzie di sorteggio delle rappresentanze
1. Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze
previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge sono disciplinate
dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità
di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo
sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro
sostituti.
2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze previste
dagli articoli 12, 20 e 27 della legge durano in carica quattro
mesi.
Art. 68 ( note )
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della
comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi
di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o
private previste dall'articolo 17 della legge.
2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli
appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da
realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al
magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai
compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.
3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in
istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate
nello svolgimento dei compiti.
4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai
commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli
operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno
accesso agli istituti secondo le modalità e i tempi previsti per
le
attività alle quali collaborano.
5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento
pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il
direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del
proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti,
disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione
dell’efficacia del provvedimento autorizzativo.
6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei
e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione
dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra
loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento
sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di
essa.
CAPO IV
Regime penitenziario
Art. 69
Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita
penitenziaria
1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la
biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi
della legge, del presente regolamento, del regolamento interno
nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri
dei
detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.
2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è
consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con
l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi
integrali. L'estratto suindicato è fornito nelle lingue più
diffuse
tra i detenuti e internati stranieri.
3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma
1 è data notizia ai detenuti e agli internati.
4. L'osservanza da parte dei detenuti e degli internati delle norme
e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria deve essere
ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle
medesime.
Art. 70
Norme di comportamento
1. I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme
che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal
personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli
operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.
2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere
un comportamento corretto.
3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i
detenuti e gli internati deve essere usato il «lei».
Art. 71
Compiti di animazione e di assistenza
1. A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari
attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi
dell'istituto possono essere affidate dalla direzione mansioni che
comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di
carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché di assistenza
nelle attività di lavoro in comune.
2. Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione
del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza
l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire
come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza
sugli altri detenuti o internati.
Art. 72
Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'Amministrazione o di
terzi
1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'Amministrazione,
la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del
danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.
2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato,
la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile,
invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali
possono comportare anche pagamenti rateali.
3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal
peculio disponibile.
4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o
internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il
risarcimento spontaneo.
5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza
attenuante nell’eventuale procedimento disciplinare.
Art. 73 ( note )
Isolamento
1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal
medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo
le
circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto
clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal
personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento
deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della
esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera
ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato
sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per
l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue
in locali con le caratteristiche di cui all’articolo 6 della legge.
3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle
attività in comune di cui al comma 2, è precluso di comunicare
con i
compagni.
4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo
non esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative,
nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi
scolastici, ed alle funzioni religiose.
5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità
di
acqua.
6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari
che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri
detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria
che procede.
7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve
essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli
giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico sia
di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con
vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per
casi diversi da quelli previsti per legge.
Art. 74 ( note )
Perquisizioni
1. Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della
legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia
penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo di
qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il
personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia
deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile
compiere l'accertamento con strumenti di controllo.
3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati
devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti
nonché delle cose di appartenenza degli stessi.
4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con
quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni
ordinarie.
5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è
necessario l'ordine del direttore.
6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può
avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale
appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze armate in servizio
di pubblica sicurezza secondo le disposizioni vigenti.
7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua
iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il
direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.
Art. 75 ( note )
Istanze e reclami
1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il
direttore dell’istituto devono offrire la possibilità a tutti
i
detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con
loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che
devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti
visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli
internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi
si
rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero
per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in
istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale
sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due
autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito
degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito
registro le udienze effettuate.
2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito
l’occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle
autorità indicate nell’articolo 35 della legge.
3. Qualora il detenuto o l’internato intenda avvalersi della facoltà
di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere
direttamente alla chiusura della stessa apponendo all’esterno la
dicitura «riservata». Se il mittente è privo di fondi,
si provvede a
cura della direzione.
4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell’Amministrazione
penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto
o l’internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto,
dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il
mancato accoglimento.
Art. 76 ( note )
Ricompense
1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai
detenuti e agli internati che si sono distinti per:
a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di
addestramento professionale;
c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento
delle attività culturali, ricreative e sportive;
d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire
aiuto ad
altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di
difficoltà di fronte a loro problemi personali;
e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita
dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di
ragionevolezza;
f) atti meritori di valore civile.
2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:
a) encomio;
b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47,
47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che ne
ricorrano i presupposti;
c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca
anticipata della misura di sicurezza.
3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa
dal
direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma
sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di
osservazione.
4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da
concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento
nonché della condotta abituale del soggetto.
5. Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione
all'autorità giudiziaria che procede.
Art. 77 ( note )
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli
internati che si siano resi responsabili di:
1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della
camera;
2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della
comunità;
5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
6) simulazione di malattia;
7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi
indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della
legge;
10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei
medesimi;
12) falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione
affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;
14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori
penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per
ragioni del loro ufficio o per visita;
16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo
nell'esecuzione di essi;
17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30,
30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
18) partecipazione a disordini o a sommosse;
19) promozione di disordini o di sommosse;
20) evasione;
21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di
compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.
2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di
tentativo delle infrazioni sopra elencate.
3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può
essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del
comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di
tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa
natura.
4. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità
giudiziaria che procede.
Art. 78 ( note )
Provvedimenti disciplinari in via cautelare
1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di
prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la
diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare
gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore
può
disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il
detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione
sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga
in
una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio
di disciplina.
2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario
visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo
comma dell'articolo 39 della legge.
3. Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento
disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti
dell'articolo 81.
4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i
dieci giorni,. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae
dalla durata della sanzione eventualmente applicata.
Art. 79
Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può
essere sospeso allorché, per lo stesso fatto, vi è informativa
di
reato alla autorità giudiziaria.
2. In tal caso la direzione avrà cura di richiedere periodicamente
l’esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti
disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.
Art. 80
Sospensione e condono delle sanzioni
1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa,
per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile
si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine
il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è
revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è
estinta.
2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la
sanzione può condonarla.
3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del
soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della
esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando
viene
a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.
Art. 81 ( note )
Procedimento disciplinare
1. Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o
viene
a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto,
indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene
trasmesso al direttore per via gerarchica.
2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia
penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e
non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente
del diritto ad esporre le proprie discolpe.
3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente,
svolge accertamenti sul fatto.
4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle
sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo
39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della
contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la
decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il
giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio
di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato
con
le forme di cui al comma 2.
5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere
sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è diverso
da
quello contestato e comporta una sanzione di competenza del
consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.
7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa
udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.
8. Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione
disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al
detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene
annotato nella cartella personale.
Art. 82 ( note )
Mezzi di coercizione fisica
1. La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel
terzo comma dell’articolo 41 della legge, si effettua sotto il
controllo sanitario con l’uso dei mezzi impiegati per le medesime
finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.
Art. 83
Trasferimenti
1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di
sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e
dagli internati in ordine alla destinazione.
2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è
sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico,
che
ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle
condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo
consentano. In quest’ultimo caso, la direzione ne informa
immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.
3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o
all'internato gli oggetti personali che egli intende portare
direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in
vigore in materia di traduzioni.
4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:
a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle
esigenze
del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di
denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che
viene fissata con decreto del Ministro della giustizia;
b) la cartella personale;
c) il certificato sanitario previsto dal comma 2;
d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;
f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.
5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei
documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di
provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione
dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.
6. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di
sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi
nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile,
trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione,
contemporaneamente al fascicolo personale.
7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6
sono, in ogni caso, sopportate dall'Amministrazione fino al limite
di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o
dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.
8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le
disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta
dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.
9. Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di
detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:
a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività
trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e
formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di
sorveglianza per la ammissione a misure alternative;
b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso
trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede;
c) le detenute con prole in istituto;
d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado
o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza
per
la decisione della impugnazione.
Art. 84 ( note )
Traduzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e
dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le
traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le
modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.
Art. 85
Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni
1. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dispone i
trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli
ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra
istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore
regionale. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da
quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorità
giudiziaria che procede.
2. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza,
occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta
all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la
durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione
al
trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità
giudiziaria procedente.
3. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli
imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità
giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza
indugio, informandone il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e
alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di
sorveglianza.
4. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato
di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o
internato.
5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale
diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le
traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo
quando, a giudizio dell'autorità giudiziaria competente, gravi
motivi rendono inopportuno il compimento dell'attività da espletare
nel luogo dove il detenuto è ristretto.
6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito
all'istituto di provenienza.
7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il
direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone
immediatamente l'autorità competente.
8. Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato
all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.
9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è
disposta dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Art. 86
Traduzioni di detenute e di internate
1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate
con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia
penitenziaria.
Art. 87
Uso di abiti civili nelle traduzioni
1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare
abiti civili.
Art. 88
Trattamento del dimittendo
1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da
sei mesi prima di essa, il condannato e l’internato beneficiano
di
un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione
dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare,
di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine,
particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni
che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono
per
il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in
un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino
motivate ragioni contrarie.
2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la
direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale,
dei servizi territoriali competenti e del volontariato.
Art. 89 ( note )
Dimissione
1. La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine
scritto della competente autorità giudiziaria.
2. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo
nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle
ore antimeridiane.
3. La dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata
non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.
4. Quando all'esito della pena deve seguire una misura di sicurezza
detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo
679 del codice procedura penale, o viceversa, non si dà corso alla
dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo 30,
alla nuova assegnazione.
5. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti
e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere
contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o
l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.
6. I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità
o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura,
sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.
7. In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la
dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto
dove,
compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono
evitate le limitazioni del regime penitenziario.
8. Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si
tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando
si
tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza
e, in ogni caso, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
9. Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a
raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a
richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona
residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari
per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente.
10. All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il
peculio e gli oggetti di sua proprietà.
11. Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati
dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che
provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più
breve possibile.
12. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la
restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e
il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla
Cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini
della restituzione all'interessato.
Art. 90
Provvedimenti in caso di evasione
1. In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la
direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di
polizia,
alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvedendo,
contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le
prime ricerche.
2. I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono
trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della
direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene
versato anche l'eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura
della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.
3. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha
effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la
restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.
4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione,
la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri
aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del
comma 4 dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a
versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo
le loro spettanze.
Art. 91 ( note )
Indicazioni negli atti dello stato civile
1. Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma
dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la strada e il
numero civico dell'istituto ove il fatto si è verificato, omettendo
ogni altro riferimento.
Art. 92 ( note )
Provvedimenti in caso di decesso
1. Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario,
fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.
2. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia
del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell'articolo
44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.
3. I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è
inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le
notificazioni agli eredi.
4. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto,
quando essi abbiano provato tale loro qualità, in base alla
normativa vigente in materia.
5. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri
aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al
tribunale del luogo, per la devoluzione successoria.
6. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati
all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del
decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Roma.
7. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte
dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'Amministrazione.
Art. 93 ( note )
Intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio
di pubblica sicurezza
1. Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di
violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in
manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia
in grado di intervenire efficacemente con il personale a
disposizione, richiede l'intervento della Polizia di Stato e delle
Forze armate in servizio di pubblica sicurezza secondo le
disposizioni vigenti, informandone immediatamente il magistrato di
sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e il Prefetto.
CAPO V
Assistenza
Art. 94 ( note )
Assistenza alle famiglie
1. Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli
internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura è
rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che
segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale
situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età
minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al
trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali
eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.
2. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie
dei
detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.
Art. 95
Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai
dimessi
1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei
detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il
centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale
mantengono contatti con gli organi locali competenti per
l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel
settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali
esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il
modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.
CAPO VI
Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti
della magistratura di sorveglianza
Art. 96 ( note )
Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione
1. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte
del condannato detenuto è presentata al direttore dell’istituto,
il
quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente
competente in relazione al luogo di detenzione unitamente a copia
della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla
trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in
libertà l’istanza è presentata al pubblico ministero
competente per
l’esecuzione.
3. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 656, comma 9, lettera
a), del
codice di procedura penale, l’istanza è presentata direttamente
al
tribunale di sorveglianza competente.
4. L’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene
le prescrizioni di cui all’articolo 47 della legge e indica
l’ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui
dovrà svolgersi l’affidamento. La cancelleria del tribunale
di
sorveglianza provvede all’immediata trasmissione dell’ordinanza,
anche con mezzi telematici che ne assicurino l’autenticità
e la
sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell’istituto,
se l’interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni
all’interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio
sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all’ordinanza
stessa:
a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di
condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,
i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l’organo
del pubblico ministero competente all’esecuzione della pena e il
numero di registro della procedura esecutiva;
b) l’indirizzo dell’ufficio del magistrato di sorveglianza
e del
centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al
luogo in cui dovrà svolgersi l’affidamento.
5. Il controllo dell’osservanza delle prescrizioni di cui
all’articolo 47 della legge è di competenza del centro di
servizio
sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all’articolo
118.
6. Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell’esecuzione
dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l’ordinanza
che respinge l’istanza deve contenere i dati di cui alla lettera
a)
del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all’organo del
pubblico ministero competente per l’ulteriore corso della
esecuzione. In ogni caso, l’ordinanza di rigetto è notificata
all’interessato ed al suo difensore ed è sempre comunicata
al centro
di servizio sociale competente, o relativa sede distaccata.
Art. 97 ( note )
Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale
1. L’ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di
sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell’articolo 666
del
codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale
di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è
detenuto, alla direzione dell’istituto in cui lo stesso si trova,
per la sua liberazione e l’attuazione della misura alternativa,
previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3.
All’interessato è rilasciata anche per notifica copia dell’ordinanza
e del verbale. In ogni caso, l’ordinanza è trasmessa senza
ritardo:
a) all’ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente
al fascicolo processuale;
b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova,
o relativa sede distaccata;
c) all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione
della pena;
d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione
alle parti ed ai difensori, se l’interessato è libero, o
trovasi
sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato
detentivo di cui al comma 10 dell’articolo 656 del codice procedura
penale, con l’avviso che deve presentarsi, libero nella persona,
entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la
sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l’esecuzione
della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione
dell’avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti
competente, o relativa sede distaccata.
2. Il direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale
di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il
tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti
l’esistenza di fondate ragioni del ritardo.
3. L’ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l’interessato
sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell’articolo 47
della legge, con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso
previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore
dell’istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore
del centro di servizio sociale per adulti competente per la prova
previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato
è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o
comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell’articolo
656
del codice procedura penale. Il centro di servizio sociale per
adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle
prescrizioni:
a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza;
b) all’ufficio di sorveglianza competente per la prova;
c) all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione
e
la determinazione del fine pena.
4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle
prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale.
Nel caso di condannato che ha ottenuto l’affidamento mentre era
libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene
inviata all’organo del pubblico ministero competente per la
esecuzione, che aggiorna l’ordine di esecuzione della pena,
indicando la data di conclusione del periodo di prova all’ufficio
di
sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo
anche la notifica all’interessato. Se l’affidamento concerne
pene
inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero,
competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice
procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti.
5. Con l’ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale,
il
tribunale di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta
speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche
particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l’eventuale
accompagnamento dell’affidato da parte dei familiari o di volontari
presso il luogo di svolgimento della prova.
6. Quando il luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo
della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9
dell’articolo 89.
7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua
in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di
sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale
che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente
modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato
all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La
cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo
dell'affidamento in prova all'ufficio di sorveglianza divenuto
competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova
trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il
magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare
comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.
8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un
assistente sociale appartenente al centro affinché provveda
all’espletamento dei compiti indicati dall’articolo 47 della
legge
secondo le modalità precisate all’articolo 118. Il centro
si avvale
anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi
dell'articolo 78 della legge.
9. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di
sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47
della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza
può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e
chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.
10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle
informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario
alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone
notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio
sociale.
Art. 98 ( note )
Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento
dell’affidamento in prova al servizio sociale
1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il
magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma
dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione
provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella
lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se già disponibili, è
comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il
provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati
suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine
agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento
dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello
che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è
direttamente ed immediatamente eseguibile.
2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli
atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i
definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in
via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi
effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza
se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito
dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga
in una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.
3. Se il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova
alla nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96.
L'ordinanza è notificata e comunicata, come previsto dal comma
1
dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico
ministero, competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del
codice procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione
del periodo di prova, dandone notifica all'interessato e
comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di
servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige
apposito verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle
prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di
prosecuzione della misura alternativa, dandone comunicazione al
tribunale di sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.
4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire
meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa,
ne
dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena
complessiva prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza si
menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle
lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena
residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della
pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.
L'ordinanza è comunicata e notificata, come previsto dal comma
1
dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero competente ai
sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura penale
provvede come indicato al comma 3 del presente articolo.
5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in
base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono
le condizioni per la revoca dell'affidamento in prova, investe il
tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario,
provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa
ai sensi dell'articolo 51-ter della legge, indicando l'organo di
polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene
direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.
6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se
emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della
misura alternativa.
7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva,
previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il
tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, nella
ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del
comma 4 dell'articolo 96 e determinata la pena detentiva residua da
espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal
condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in
affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della
esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere,
la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena
detentiva residua da espiare. L'ordinanza è comunicata e notificata
come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile.
L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della
pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica
l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 97.
8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione della
ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio
sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza
di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero
competente alla esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba
emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il
periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in
prova, che resta utilmente espiato.
Art. 99 ( note )
Affidamento in prova in casi particolari
1. Qualora il condannato tossicodipendente o alcooldipendente
richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dopo
che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa
domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la
trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente
per l'esecuzione.
2. Quando l'interessato è libero, si applica l'articolo 656 del
codice procedura penale. L’interessato è tenuto a eseguire
immediatamente il programma terapeutico concordato. La mancata
esecuzione dipendente dalla volontà dell’interessato è
valutata dal
tribunale di sorveglianza per gli effetti dell’articolo 93, comma
2,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli
96, 97 e 98.
4. Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di
recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento è stato concesso,
si è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo
o
dall'ente che ne cura l’attuazione, il magistrato di sorveglianza,
acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale
competente, ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento
della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della pena è
superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai
sensi dell’articolo 51-bis della legge, trasmettendo al tribunale
di
sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.
Art. 100 ( note )
Detenzione domiciliare
1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è
notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve
essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione
dovrà essere eseguita la misura.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal
comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la
detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di
sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione
domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede
a
trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza nello stesso indicato.
5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede
che la misura sia proseguita in località situata in altra
giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 97.
6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni
relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza
ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia
giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di
servizio sociale.
7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio
sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo
118, nei limiti del regime proprio della misura.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 96, 97 e 98.
Art. 101 ( note )
Regime di semilibertà
1. L'ordinanza di ammissione alla semilibertà, immediatamente
esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui
al comma 7 dell'articolo 666 del codice procedura penale, è inviata,
in copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza
all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto
penitenziario e del centro servizio sociale.
2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime
di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento,
che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via
provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato
di
sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo
diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di
copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere
limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione
in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di
trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le
prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per
scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori
dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il
servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e
di
rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare
l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è
ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona
nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento
della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile
consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono
indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno
negli
ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di
reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla
attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla
situazione esterna da parte del centro servizio sociale.
3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore,
che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e
l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del
servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate
dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.
4. Nei casi di cui all'articolo 51 della legge, il direttore
riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.
5. L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale
dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui
è autorizzato a disporre.
6. Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma
dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita
in località situata in altra giurisdizione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore
dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero
l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al
regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di
trattamento già redatto, con le eventuali modifiche.
7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi
dell'articolo 11, secondo comma, della legge non è disposto
piantonamento.
8. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere
ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 96, 97 e 98.
Art. 102
Licenze
1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato
in
ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla
direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze
alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.
2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui
la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo
89.
3. Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione
e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la
certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al
momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e
dell'ora di partenza.
Art. 103 ( note )
Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione
del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge; si applicano le
disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili.
2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è
valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel
trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del
trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con
gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità
esterna.
3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione
comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna
inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante
l'esecuzione della pena.
4. L’ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione
apportata alla durata di una determinata pena in corso di
esecuzione.
Art. 104 ( note )
Liberazione condizionale
1. Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza
la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della
copia della cartella personale e dei risultati della osservazione
della personalità, se già espletata.
2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale
immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della
esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice procedura
penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la
scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla
attuazione della liberazione condizionale, oltre che
all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al
centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il
magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale
stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura
provvede alla redazione del verbale di sottoposizione
dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale
attiva l'intervento di cui all'articolo 105.
3. Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale,
dopo
la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di
sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.
4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione
delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la
proposta di revoca della liberazione condizionale.
Art. 105
Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata
1. Copia dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata
emanato dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro di
servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge
secondo le modalità precisate dall'articolo118 nei limiti del regime
proprio della misura.
2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza
sui risultati degli interventi effettuati.
Art. 106
Remissione del debito
1. Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e
di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la
valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di
sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella
cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della
condotta del soggetto. Se non vi è stata detenzione, si tiene conto
della regolarità della condotta in libertà.
2. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di
sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio
sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari.
3. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la
procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del
procedimento eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria
dell'ufficio di sorveglianza dà notizia della avvenuta presentazione
dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice della
esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza
di accoglimento o di rigetto.
4. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di
mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione
dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso.
A
seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta
di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia
ancora provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero
delle
spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto
viene comunicata alla direzione competente.
5. A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene
dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.
Art. 107
Comunicazioni all'organo dell'esecuzione
1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di
sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene
trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che
ne assicurino l’autenticità e la sicurezza, se l’interessato
è
detenuto, alla direzione dell’istituto e viene comunicato
all’interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro
di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione
della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi è provvedimento
di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad
identificarlo. In ogni caso sono indicati l’organo del pubblico
ministero competente all’esecuzione della pena e il numero di
registro della procedura esecutiva.
Aggiornamento: Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto
che la presente modifica "ha effetto a decorrere dal
quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione
del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale".
2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato
proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica
entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al
cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il
provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.
Art. 108 ( note )
Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive
1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto
penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando
abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli
articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale,
consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza
ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di
sorveglianza.
Art. 109
Pareri sulla domanda o proposta di grazia
1. Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il
condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o
proposta di grazia entro il più breve tempo possibile, dopo aver
assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o
del centro di servizio sociale.
TITOLO II
Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria
CAPO I
Istituti penitenziari
Art. 110 ( note )
Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma
dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i
condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a
due anni o con un residuo pena non superiore a due anni, che non
presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative
alla direzione dell’istituto e alla osservazione e trattamento sono
svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso
circondario in cui è compresa la casa mandamentale.
2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati
alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della
reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo
di pena non superiore a cinque anni.
3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere
assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della
reclusione non superiore a due anni.
4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal
provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria.
5. L’esecuzione della pena dell’ergastolo si effettua nelle
case di
reclusione.
Art. 111 ( note )
Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia,
istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici
1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo
quanto disposto dall’articolo 113, nonché delle case di cura
e
custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da
infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale
del
ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed
è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario
con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli
stessi.
2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro
attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici
giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati
psichici sono selezionati e qualificati con particolare riferimento
alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.
3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a
coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o
provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo
comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati, i
condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente,
nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo
comma, del codice penale.
4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei
cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la
misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma
dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati e gli
internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni
previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice
penale.
5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura
detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti,
rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di
sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un
istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.
6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa
di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie
competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai
sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice
penale.
7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di
mente per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli
istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni
psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la
permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni
patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo,
sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale
periodo di prova nei medesimi.
Art. 112 ( note )
Accertamento delle infermità psichiche
1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei
condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma,
del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di
procedura penale e dal comma 4 dell’articolo 111 del presente
regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione
dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati,
dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei
condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza.
L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto
si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico,
in altro istituto della medesima categoria.
2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di
sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che
l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico
giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione
per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale
psichiatrico civile. Il soggetto non può comunque permanere in
osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.
3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede
o
il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti
previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice
penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale
e dal comma 4 dell’articolo 111 del presente regolamento, dispone
il
rientro nell'istituto di provenienza.
Art. 113
Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici
1. Nel rispetto della normativa vigente l'Amministrazione
penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed
il
reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali
psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza
tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche
attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con
altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.
Art. 114
Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione
1. L'attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di
osservazione, è diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi
di
osservazione e di trattamento ed è coordinata dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.
Art. 115 ( note )
Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti
1. In ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti
differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività
complessiva soddisfi il principio di territorialità dell’esecuzione
penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere
generale.
2. Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3)
del primo comma dell'articolo 59 della legge, è realizzata una
distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle
sezioni, che valga a rendere operativi i criteri indicati nel
secondo comma dell'articolo 14 della legge.
3. Per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per
i
quali risultino necessari interventi trattamentali particolarmente
significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in
sezioni di istituto, regimi a custodia attenuata, che assicurino un
più ampio svolgimento delle attività trattamentali predette.
4. I detenuti e gli internati che presentino problematiche di
tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti
patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie
connesse alla sieropositività per HIV, possono essere assegnati
ad
istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di
trattamento intensificato.
5. L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità
della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca
valutativa.
6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome
di uno stesso istituto, tipi differenziati di trattamento.
Art. 116
Accesso di ministri di culto agli istituti
1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli
indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal
direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere
all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento
della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare
la
necessaria riservatezza.
Art. 117 ( note )
Visite agli istituti
1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei
detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla
verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in
isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla
vita dello istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare
con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.
2. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può
autorizzare persone diverse da quelle indicate nell’articolo 67
della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della
visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite
di persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste
dall'articolo 67 della legge.
CAPO II
Servizio sociale e assistenza
Art. 118 ( note )
Centro di servizio sociale
1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi
distaccate, è assegnato il personale determinato con apposite
tabelle organiche, relative a tutte le aree di attività.
2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale,
di segreteria ed amministrativo-contabile.
3. Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti
secondo quanto previsto dall’articolo 80 della legge, che
forniscono, ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il
coordinamento del direttore del centro o del responsabile dell'area.
4. Il centro di servizio sociale è ubicato in locali distinti dagli
istituti e dagli uffici giudiziari.
5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle
attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle
aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per
l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il
direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio
sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il
controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attività dirette
alla supervisione professionale del personale.
6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in
ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure
alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza,
nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei
soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale
coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione
penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che
operano sul territorio.
7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite
in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la
vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva
integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato
osservando gli indirizzi generali dettati in materia
dall’Amministrazione penitenziaria.
8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti,
nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad
aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente
gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali
interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato,
sono prioritariamente caratterizzati:
a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con
l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona
di
recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi
di carattere repressivo;
b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse
nella realtà familiare e sociale;
c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul
comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto
rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle
prescrizioni dettate dalla magistratura di sorveglianza;
d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da
parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base
della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un
reinserimento sociale compiuto e duraturo.
Art. 119
Consiglio di aiuto sociale
1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il
tribunale del capoluogo del circondario.
2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria,
di cassa e di archivio.
3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati
delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale,
incaricati dal presidente.
4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.
Art. 120 ( note )
Assistenti volontari
1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della
legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità
per la
condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative
della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità
nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può
riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di
volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le
direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale,
continuità di presenza in determinati settori di attività.
La revoca
della convenzione comporta la decadenza delle singole
autorizzazioni.
2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di
attività che l'assistente volontario può svolgere e, in
particolare,
se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari
o a
collaborare con i centri di servizio sociale.
3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la
valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio
sociale è positiva, si considera rinnovata.
4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura
che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione
con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate
hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio sociale secondo
le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali
e per
l'esecuzione delle misure alternative.
5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto
svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del
centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la
revoca al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dandone
comunicazione al magistrato di sorveglianza.
PARTE II
Cassa delle ammende
TITOLO I
Amministrazione e contabilità della Cassa delle ammende
Art. 121
Organi della Cassa delle ammende
1. Sono organi della Cassa delle ammende:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il segretario.
2. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro
opera gratuitamente.
Art. 122
Presidente
1. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
o un
suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle
ammende e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il presidente della Cassa delle ammende:
a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all’articolo
123;
b) emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sul loro
esatto adempimento;
c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del
consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del
consiglio stesso;
d) stipula i contratti necessari per l’attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità
generale dello Stato e di quelle commitarie in quanto direttamente
applicabili;
e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di
bilancio ed in conformità alle delibere consiliari;
f) esercita i poteri di vigilanza sull’andamento amministrativo
e
contabile della Cassa;
g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo,
il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa.
Art. 123
Consiglio di amministrazione
1. La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di
amministrazione composto:
a) dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
o
un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dai direttori, o un loro delegato, dell’ufficio centrale del
personale, dell’ufficio centrale detenuti e trattamento,
dell’ufficio centrale beni e servizi e da un funzionario esperto
in
amministrazione e contabilità del dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria;
c) da un dirigente designato dal ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti
disposizioni:
a) il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente,
in
via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta
se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta
da almeno
due consiglieri con l’indicazione degli argomenti da trattare;
b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario
del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del
consiglio con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni
poste all’ordine del giorno;
c) per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno
due
terzi dei componenti; la delibera è valida se adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale
il voto del presidente;
d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal
presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta
successiva a quella cui si riferisce.
3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di
previsione della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio,
le
variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione
delle finalità della Cassa;
b) delibera la erogazione dei fondi di cui all’articolo 129;
c) delibera in merito all’accettazione di oblazioni volontarie,
donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
d) delibera l’acquisto, la vendita, l’affitto e la permuta
di
immobili nonché l’acquisto di beni mobili, beni mobili registrati
e
attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa;
e) delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito
in
conto corrente, delle disponibilità finanziarie depositate presso
la
Cassa depositi e prestiti;
f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva,
anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei
capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o
impreviste;
g) delibera l’istituzione di organi, anche collegiali, per il
controllo delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti
la
Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalità ed alla
legittimità del loro effettivo impiego;
h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.
Art. 124
Segretario
1. Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio
di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra
il
personale dell’Amministrazione penitenziaria in possesso della
specifica professionalità in considerazione delle sue attribuzioni.
2. Il segretario:
a) dirige l’ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso
si
articola;
b) cura l’istruttoria degli affari che il presidente dovrà
sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi
necessari per le deliberazioni;
c) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con
facoltà di esprimere parere sulle questioni poste all’ordine
del
giorno;
d) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e
ne cura la conservazione;
e) esegue le direttive impartite dal presidente;
f) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle
scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli
atti ed i documenti;
g) redige annualmente il bilancio di previsione, le relative
variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti
contabili da sottoporre all’approvazione del consiglio di
amministrazione;
h) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;
i) cura l’organizzazione e la gestione delle attività operative
della Cassa e di esse risponde al presidente;
j) coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché
quelle inerenti l’impiego dei fondi erogati ai sensi dell’articolo
129. Per l’espletamento di tale ultima attività potrà
avvalersi
degli organi istituiti ai sensi dell’articolo 123, comma 3, lettera
g);
k) adempie a tutte le attività, amministrative e contabili,
necessarie per la stipula dei contratti;
l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa
e al pagamento delle spese delegategli dal presidente;
m) sottoscrive gli atti inerenti l’esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo.
TITOLO II
Amministrazione e contabilità
Art. 125
Conto depositi e conto patrimoniale
1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita
dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a
titolo provvisorio o cauzionale.
3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in
particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o
per disposizione dell’autorità giudiziaria.
4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di
regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e
prestiti. Il consiglio di amministrazione può deliberare
l’investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad
esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli
di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di
provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto
maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.
5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di
cui al comma 4 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.
Art. 126 ( note )
Versamenti delle somme
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa
delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari
del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo “1AET”.
I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a
riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato
che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato
sul conto corrente speciale intestato a “Cassa depositi e prestiti
-
gestione principale” a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di
entrata.
2. Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di
prevenzione e di pena devono essere versate, a mezzo di distinta di
versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello
Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.
3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di
prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle
ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera
esplicativa della causale di ciascun versamento.
4. I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati,
con le modalità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, all’apposita unità previsionale
di base
del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio
della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni
legislative.
5. Le somme così pervenute diventano fruttifere e gli interessi
vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al
loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di
ogni anno.
6. La Cassa depositi e prestiti ha l’obbligo di trasmettere
semestralmente alla Cassa delle ammende, l’estratto del conto
corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni
effettuate direttamente.
Art. 127
Patrimonio
1. Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da:
a) beni mobili ed immobili in proprietà;
b) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o
altro titolo;
d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento
di disponibilità finanziarie;
e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso
istituti di credito e in cassa.
Art. 128
Entrate
1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate
correnti ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi e su titoli;
c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate
dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per
disposizione dell’autorità giudiziaria;
e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente
sul bilancio della Cassa;
f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni,
contributi di enti o privati;
g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
h) da entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprietà;
c) lasciti ed oblazioni in danaro con l’onere di investimento;
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.
Art. 129 ( note )
Finalità ed interventi
1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica
di
diritto pubblico ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 maggio 1932,
n. 547, provvede ad attuare le finalità di cui ai successivi commi
2
e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente
articolo.
2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera
del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente
progetti dell’Amministrazione penitenziaria che utilizzano le
disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché
progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa
comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.
3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa
delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di
programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore
delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che
tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati
anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla
detenzione.
4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona
responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da
enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi
impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale,
dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale
dell’Amministrazione penitenziaria.
5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli
istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono
accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente,
nonché da un parere dell’assessorato alla sicurezza sociale
della
provincia territorialmente competente per il luogo in cui il
programma deve essere attuato.
6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a
stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per
ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i
pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della
Cassa.
7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi
2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende,
ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di
giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante
all’erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal
presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e
prestiti che ne cura l’accreditamento ai responsabili dei programmi
di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.
8. Dell’avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la
Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende.
Art. 130
Bilancio
1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa
delle ammende sono approvati con decreti del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
PARTE III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 131 ( note )
Incarichi giornalieri
1. Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi
previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.
2. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di
accertamento dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti
relativi.
3. A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione
composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti
dell’Amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella
materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente
ad un colloquio inteso a valutare l'idoneità indicata nel comma
2.
4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del
provveditorato regionale.
Art. 132 ( note )
Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di
trattamento
1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di corte
d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli
istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo
svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai
sensi
del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta
incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per
ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere
in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare
idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore
penitenziario. L'idoneità è accertata dal provveditorato
regionale
attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali
presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale
può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle
discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale
conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi,
su autorizzazione del provveditorato regionale.
Art. 133
Attribuzioni dei direttori dei centri per la giustizia minorile e
degli uffici di servizio sociale per i minorenni
1. Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente
regolamento demanda al provveditore regionale e al centro di
servizio sociale per adulti sono esercitate rispettivamente dal
direttore del centro per la giustizia minorile e dall'ufficio del
servizio sociale per i minorenni territorialmente competenti.
Art. 134
Disposizioni relative ai servizi
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono
collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso
ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo
7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili
dalle disponibilità di bilancio. Analogamente si provvederà
per
dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli
istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne siano dotati.
2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro
soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le
opportune condizioni di riservatezza.
3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, è
consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni
giorno.
Art. 135
Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del
vitto
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13
devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso
adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di
edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di
bilancio.
2. Finché non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e
manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la
consumazione dei pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando
idonei piani di appoggio.
3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al
comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile,
in
luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida
preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità
da
osservare e la entità, anche forfetaria, della eventuale spesa
per
energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli
elettrici.
Art. 136 ( note )
Norma finale
1. Il regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario,
di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n.431, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà".
- Il testo dell'art. 87, primo comma, della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 87 (Norme di esecuzione). - Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata
in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di
esecuzione.
Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di
prevenzione e di pena, il regolamento di esecuzione sarà emanato
di
concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione".
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa)".
2 - 3 (Omissis).
"4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo del comma 6 dell'art. 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), è il seguente:
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla
legge 10 giugno 1986, n. 663".
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 354/1975, vedasi in note
all'art. 20.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 354/1975, vedasi in note
all'art. 20.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 354/1975, vedasi in note
all'art. 20.
Note all'art. 14:
- Il testo vigente degli articoli 14-bis, 41-bis e 64 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 14-bis (Regime di sorveglianza particolare). - 1. Possono
essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un
periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in
misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli
internati e gli imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero
turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o la minaccia impediscono le attività degli
altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di
soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con
provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo
parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti
previsti dal quarto comma dell'art. 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza
particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria
che
procede.
4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può
disporre in
via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri
prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni
dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine
l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via
definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia
intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare,
fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli
internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti
penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti,
indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di
libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi
a sua
conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide
sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente
articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza
ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza".
"Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali
di
rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di
grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto
interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole
di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve
essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento
del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica,
anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e
giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto
o in parte,
nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1
dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli
istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.
2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e
giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il
tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il
condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza
resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei
motivi indicati nell'articolo 42".
"Art. 64 (Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle
pene e delle misure di sicurezza). - I singoli istituti devono
essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione
alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle
necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 10 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 10 (Permanenza all'aperto). - Ai soggetti che non prestano
lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore
al
giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto
a
non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.
La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che
non
ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5)
dell'art. 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici".
Note all'art. 17:
- Il testo vigente del secondo comma, dell'art. 11 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non
possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i
condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del
magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi
esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono
disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal
magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di
primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale;
dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di
giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in
udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e
nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua
competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli
atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla
convocazione della corte stessa e dal presidente di essa
successivamente alla convocazione".
- Per il testo del quarto comma, dell'art. 80 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 118.
Note all'art. 20:
- Il testo degli articoli 9, 12, 20 e 27 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 9 (Alimentazione). - Ai detenuti e agli internati è
assicurata
un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso,
allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.
Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua
potabile.
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate
da
apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente
dall'amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata
mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e
la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie
spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati
dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve
essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente
dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la
vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non
possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in
cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente
comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il
personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei
generi venduti nell'istituto".
"Art. 12 (Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione
e di
ricreazione). - Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del
trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di
attività lavorative, d'istruzione scolastica e professionale,
ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca
costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista
dal secondo comma dell'art. 16.
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti
dei detenuti e degli internati".
"Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono essere
favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati
al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione
professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni
organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e
possono essere istituiti corsi di formazione professionale
organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende
private convenzionate con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle
misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di
custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere
assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono
riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far
acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle
normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento
sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto
esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato
di
detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della
professionalità, nonchè delle precedenti e documentate attività
svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione,
con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di
sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente
legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto
avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste,
delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il
nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è
istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal
direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un
rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della
categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente
designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul
piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione
circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un
rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo
un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per
sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno
dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato
secondo i criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul
collocamento ordinario ed agricolo, nonchè l'art. 19, legge 28
febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la
disciplina generale sul collocamento.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di
contabllità generale dello Stato e di quelle di contabilità
speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e
giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo
pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto
possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel
mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali,
culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario
ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività
artigianali, intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono
essere ammessi a un tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti
stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua
di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela
assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che
frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma
primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la
tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni
vigenti in ordine a tali corsi.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia
trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di
attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei
detenuti nell'anno precedente".
"Art. 27 (Attività culturali, ricreative e sportive). - Negli
istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali,
sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione
della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro
del trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli
educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei
detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività
di
cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo
esterno utili al reinserimento sociale".
- Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 220, reca: "Riordino
della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30
novembre 1998, n. 419".
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 20.
Note all'art. 22:
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: "Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale".
- Il testo dell'art. 33 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 33 (Isolamento). - Negli istituti penitenziari l'isolamento
continuo è ammesso:
1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle
attività in comune;
3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel
procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto
necessario dall'autorità giudiziaria".
Note all'art. 23:
- Il testo del primo comma, dell'art. 29 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 29. - I detenuti e gli internati sono posti in grado
d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi
eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto
penitenziario o dell'avvenuto trasferimento".
- Il testo degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3),
del codice penale, è il seguente:
"Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). -
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) (Omissis);
2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei
mesi;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione
HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi
dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale".
"Art. 147. - L'esecuzione di una pena può essere differita:
1) (Omissis);
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere
eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità
fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere
eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da
meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri
che
alla madre".
- Il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura
penale), è il seguente:
"Art. 7. - 1. L'autorità preposta a un istituto penitenziario
o un
funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine
cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto,
i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il
giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del
loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale
furono arrestate, dell'autorità a disposizione della quale si trova
il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello
stesso registro sono iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il
provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di
domicilio prevista dall'art. 161, comma 3, del codice.
2. Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti comunicati
a
norma dell'art. 6".
- Il testo del primo comma dell'art. 32 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 32. - I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso
negli istituti, e quando sia necessario, successivamente sono
informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai
loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento".
- Il testo degli articoli 78 e 17 della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, è il seguente:
"Art. 78 (Assistenti volontari). - L'amministrazione penitenziaria
può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone
idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti
penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno
morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento
nella vita sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali
e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne
coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al
trattamento.
L'attività prevista nei commi precedenti non può essere
retribuita.
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio
sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà
e
per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie".
"Art. 17 (Partecipazione della comunità esterna all'azione
rieducativa). - La finalità del reinserimento sociale dei condannati
e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed
organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o
associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con
l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di
sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che
avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei
detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei
contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo
del direttore".
Note all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 settembre
1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura
penale), si vedano le note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 123 del codice di procedura penale, è il
seguente:
"Art. 123 (Dichiarazioni e richieste di persone detenute o
internate). - 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per
l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare
impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal
direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono
immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia
come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione
domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà
di
presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto
da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata
trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le
dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero
ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce,
impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti
private o dalla persona offesa".
- Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è il seguente:
"Art. 44 (Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone
detenute o internate). - 1. Le impugnazioni, le richieste e le altre
dichiarazioni previste dall'art. 123 del codice sono comunicate nel
giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità
giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche
per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la
comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da
lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici
idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova
attesta, in calce a esso, di aver trasmesso il testo originale".
- Il capo VI del titolo I della citata legge 26 luglio 1975, n. 354,
reca: "Misure alternative alla detenzione e remissione del debito".
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 94 del citato decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, è il seguente:
"Art. 94 (Ingresso in isitituti penitenziari). - 1. Il pubblico
ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere
nè
ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità
giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di
polizia giudiziaria.
1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è
inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del
colloquio previsto dall'art. 23, quarto comma, del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n. 431, è anche successivamente, il direttore o l'operatore
penitenziario da lui designato accerta, se del caso, con l'ausilio
di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del
provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove
occorra, i contenuti.
1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare
in
carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la
rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del
provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o
della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perchè
provveda a quando stabilito dal comma 1-bis.
1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria
cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti
dell'autorità giudiziaria in essa contenuti.
2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari
di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto
in
flagranza, ivi deve essere trattenuto a norma dell'art. 349 del
codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che
abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria,
i
quali redigono verbale e ne danno immediata notizia alla autorità
giudiziaria competente.
3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si
sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso
o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di
produrre copia dell'ordine di esecuzione".
- Per il testo del quarto comma dell'art. 13 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 30.
- Per il capo VI del titolo I della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 24.
- Il testo vigente dell'art. 14-ter della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 14-ter (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento che dispone
o
proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto
dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il
reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di
consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e
del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione
penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni
del capo II-bis del titolo II".
Nota all'art. 28:
- Per il testo del secondo e quarto comma, dell'art. 80 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 118.
Note all'art. 29:
- Per il testo del terzo comma, dell'art. 13 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 30.
- Il testo del sesto comma, dell'art. 1 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è il seguente:
"Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato
un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti
con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il
trattamento è attuato secondo un criterio di individuazione in
rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti".
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 13 (Individuazione del trattamento). - Il trattamento
penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della
personalità di ciascun soggetto.
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta
l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze
fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.
L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita
nel corso di essa.
Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati
dell'osservazione sono formulate indicazioni di merito al
trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo
programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che
si
prospettano nel corso dell'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite,
unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella
personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi
del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita in collaborazione dei condannati e degli
internati alle attività di osservazione e di trattamento".
Note all'art. 31:
- Per il testo del secondo comma, dell'art. 14 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 36.
- Per il testo dell'art. 33, primo comma, n. 3), della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 22.
Note all'art. 33:
- Per il testo dell'art. 14-bis della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, si vedano le note all'art. 14.
- Per il testo del secondo comma, dell'art. 11 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 17.
Nota all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 123 del codice di procedura penale e per il
testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, si vedano le note all'art. 24.
Nota all'art. 36:
- Il testo degli articoli 16, 14 e 31 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 16 (Regolamento dell'istituto). - In ciascun istituto il
trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che
l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle
esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.
Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono
disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato
da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la
presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto
alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente
sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli
esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80.
Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono
sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono
all'istituto o ne escono.
Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal
Ministro per la grazia e giustizia".
"Art. 14 (Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e
degli internati). - Il numero dei detenuti e degli internati negli
istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da
favorire l'individualizzazione del trattamento.
L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti
e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti
con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un
trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze
nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di
norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 42.
E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e
internati, dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli
adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto
dai condannati alla reclusione.
E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti
e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da
quelle di appartenenza. Le donne sono ospitate in istituti separati
o in apposite sezioni d'istituto".
"Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli
internati). - Le rappresentanze dei detenuti e degli internati
previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo
le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto".
Nota all'art. 37:
- Per il testo vigente del primo comma, dell'art. 4-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in note all'art. 39.
Note all'art. 39:
- Il testo vigente degli articoli 4-bis e 18 della citata legge 26
luglio 1975, n. 254, è il seguente:
"Art. 4-bis (Divieto dei benefici e accertamento della pericolosità
sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. Fermo quanto
stabilito dall'art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,
l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio, e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo I della legge 26
luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice
di procedura penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti,
di
cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'art. 74, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo
nei casi in cui tali detenuti internati collaborano con la giustizia
a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati
per uno dei predetti delitti, ai quali sia sta applicata una delle
circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche
qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di
condanna o 114 del codice di procedura penale, ovvero la
disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i
benefici suddetti posso essere concessi anche se la collaborazione
che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano
stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa
l'attualità dei collegamenti e la criminalità organizzata.
Quando si
tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità
di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628,
terzo comma, 629, secondo comma del codice penale e all'art. 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2,
del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere
concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la
sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o
eversiva.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in
relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il
giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle
informazioni.
Al suddetto comitato provinciale, può essere chiamato a partecipare
il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è
detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1,
terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore.
In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle informazioni 3. Quando il comitato ritiene che
sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i
collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti
in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori
trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte
dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono
essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando
il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale
comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti
con
la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure
previste dai commi 2 e 3".
"Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti
e
gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i
congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti
giuridici. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il
controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e
degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria
necessari per la corrispondenza. Può essere autorizzata nei rapporti
con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza
telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sè
i
quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad
avvalersi di altri mezzi di informazione.
La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere
sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di
sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un
appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo
stesso direttore.
Salvo quanto disposto dall'art. 18-bis, per gli imputati i permessi
di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la
sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le
autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza
dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo
comma dell'art. 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado
i permessi di colloquio sono di competenza del direttore
dell'istituto.
Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della
corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi
direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un
appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo
stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre
limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa".
Nota all'art. 42:
- Il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 21 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione
di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20, si
applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare
corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti
penitenziari".
Nota all'art. 47:
- Per il testo del tredicesimo comma, dell'art. 20 della citata
legge 26 aprile 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
Note all'art. 48:
- Il testo vigente del primo, secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è il
seguente:
"1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro
all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva
degli scopi previsti dall'art. 15.
Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della
reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis,
l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre
cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo
l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono
avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia
ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono
ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente
autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi
sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il
detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi
a tal
fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione
al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del
magistrato di sorveglianza".
- Il testo del primo comma, dell'art. 24 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 24. - Sulla remunerazine spettante ai condannati sono
prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di
rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante
ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme
dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2".
- Il testo vigente dell'art. 385 del codice penale è il seguente:
"Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o
detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei
mesi
a un anno.
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole
commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone,
ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza
o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che
essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro
luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonchè al
condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la
pena è diminuita".
Nota all'art. 49:
- Per il testo del sesto comma, dell'art. 20 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
Nota all'art. 50:
- Per il testo del sesto comma, dell'art. 20 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
Note all'art. 51:
- Per il testo del quattordicesimo comma, dell'art. 20 della citata
legge 26 luglio, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
- Per il testo del primo comma, dell'art 24 della citata legge 26
luglio, n. 354, si vedano le note all'art. 48.
Nota all'art. 56:
- Il testo dell'art. 145 del codice penale è il seguente:
"Art. 145 (Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato). -
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una
remunerazione per il lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia
altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del
condannato;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del
procedimento.
In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una
quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale
quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro".
Note all'art. 58:
- La legge 25 marzo 1985, n. 121, reca: "Ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18
febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede".
- Per il testo del secondo comma, dell'art. 17 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 23.
Note all'art. 59:
- Per il testo dell'art. 27 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 20.
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 23.
Note all'art. 61:
- Per il testo del secondo comma, dell'art. 18 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 39.
Note all'art. 64:
- Per il testo del primo e secondo comma, dell'art. 30 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in note all'art. 77.
- Il testo vigente del terzo comma, dell'art. 30-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità,
anche
a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e
all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla
comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è
stato
emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza,
o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario,
alla Corte di appello".
Nota all'art. 67:
- Per il testo degli articoli 9, 12, 20 e 27 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
Nota all'art. 68:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 23.
Nota all'art. 73:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - I locali nei
quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere
di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale
in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove
le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici
riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere
tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
I locali destinati al pernottamento in camere dotate di uno o più
posti.
Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che
sono
collocati in camere a più posti.
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un
posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo
consenta.
Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il
proprio letto".
Note all'art. 74:
- Il testo dell'art. 34 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 34 (Perquisizione personale). - I detenuti e gli internati
possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di
sicurezza.
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto
della personalità".
- La legge 1o aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza".
- Per il testo del quinto comma dell'art. 13 della detta legge n.
121/1981, si veda la nota all'art. 93.
Nota all'art. 75:
- Il testo dell'art. 35 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 35 (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono
rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, nonchè agli ispettori, al direttore
generale per gli istituti di prevenzione di pena e al Ministro per
la grazia e giustizia;
2) al magistrato di sorveglianza;
3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al Capo dello Stato".
Note all'art. 76:
- Il resto vigente degli articoli 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56
della citata legge 26 luglio1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). - 1. Se la
pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può
essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un
periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della
osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno
un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il
provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al
comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale, può essere disposto
senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato,
dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da
consentire il giudizio di cui al comma 2.
4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è
proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo
dell'esecuzione cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere
l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato,
quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza
dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave
pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e
non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della
pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il
magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che
decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta,
riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra
sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate
le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi
rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di
locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al
lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante
tutto
o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non
soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato;
in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al
soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in
quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia
puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere
modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta
a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche
mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi
ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia
incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni
altro effetto penale".
"Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 1. La pena della reclusione
non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di
maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate
nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero
in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi
di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci,
con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore
ad anni
dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che
richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche
parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute,
di studio, di lavoro e di famiglia.
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per
l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a
due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non
ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio
sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo
che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non
si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o
facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146
e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la
pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la
applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.
L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della
detenzione domiciliare.
1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare
è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il
magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può
disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i
requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.
2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è
accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la
criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.
3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei
confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso
la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di
arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4
dell'art. 47.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione
domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art.
284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì
le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato
di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione
domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla
presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun
onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,
la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare
incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le
condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria
abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne
allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si
applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei
commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con
altra
misura".
"Art. 50 (Ammissione alla semilibertà). - 1. Possono essere
espiate
in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della
reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato
in prova al servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere
ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di
almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno
dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, di almeno due
terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo.
Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano i presupposti
per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un
reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis può
essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione
di metà della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della
pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione
ai
progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le
condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di
semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la
propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà
può essere altresì disposta successivamente all'inizio
dell'esecuzione della pena. Si applica l'art. 47, comma 4, in quanto
compatibile.
7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre
di
un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire
della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'art.
92
del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431".
"Art.
52 (Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà). -
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere
concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non
superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.
Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della
libertà vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi
impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla
revoca di semilibertà.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di
essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di
cui al precedente articolo.".
"Art. 53 (Licenze agli internati). - Agli internati può essere
concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente
precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o
familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici;
può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore
a
giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il
riadattamento sociale.
Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre
essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo
comma dell'articolo precedente.
Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà
vigilata.
Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi
impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla
revoca della semilibertà.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della
licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare
e,
se in regime di semilibertà, può subire la revoca della
concessione.".
"Art. 54 (Liberazione anticipata). - 1. Al condannato a pena
detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di
rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale
partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella
società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo
semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione
domiciliare.
2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del
pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha
emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale
provvedimento è stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso
dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne
comporta la revoca.
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere
espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della
semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena
detratta al sensi del comma 1 si considera come scontata. La
presente disposizione si applica anche ai condannati
all'ergastolo.".
"Art. 56 (Remissione del debito). - 1. Il debito per le spese di
procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei
condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni
economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 30-ter. La relativa domanda può essere proposta
fino
a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese.".
- Il testo vigente dell'art. 94 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è il seguente:
"Art. 94 (Affidamento in prova in casi particolari). - 1. Se la pena
detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare
nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma
di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può
chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio
sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla
base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria
locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla
domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini
del
recupero del condannato del programma concordato.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e
4, 92, commi 1 e 3.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve
altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano
preordinati al conseguimento del beneficio.
4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le
prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano
le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite
le
prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il
tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di
recupero.
L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale
di affidamento.
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere
disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla
legge 10 giugno 1986, n. 663".
Note all'art. 77:
- Per il testo del primo comma, numeri 2) e 3), dell'art. 33 della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 22.
- Il testo vigente degli articoli 30, 30-ter e 51 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 30 (Permessi). - Nel caso di imminente pericolo di vita di
un
familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può
essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di
recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento,
l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il
procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie,
competenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 11, a disporre il
trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di
appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello
di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il
quale si è svolto il procedimento di appello.
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi
di particolare gravità.
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso
senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore
e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se
l'assenza
si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo
comma
dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione
dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del
permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare".
"Art. 30-ter (Permessi premio). - Ai condannati che hanno tenuto
regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non
risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza,
sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio
di
durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di
coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei
permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni
in
ciascun anno di espiazione.
(Omissis).
Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non
può
superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può
eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.
L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma
di
trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti
sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del
territorio.
La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non
superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre
anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di
almeno un quarto della pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei
delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di
almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di
almeno dieci anni.
Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o
delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati
per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o
l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale,
la
concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione
del fatto.
Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di
cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresì le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso
articolo.
Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo
al
tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art.
30-bis.
La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti,
durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di
responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle
attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività
lavorative o culturali".
"Art. 51 (Sospensione e revoca del regime di semilibertà).
- Il
provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato
quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente
dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici
ore,
è punito in via disciplinare e può essere proposto per la
revoca
della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è
punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed
è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso
articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente
dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si
applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 53".
- Per il testo degli articoli 52 e 53 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, si vedano le note all'art. 76.
Nota all'art. 78:
- Il testo del secondo comma, dell'art. 39 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"La sanzione della esclusione dalle attività in comune non
può
essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal
sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto
escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante
controllo
sanitario".
Nota all'art. 81:
- Il testo dei n. 1) e 2) del primo comma, dell'art. 39 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti
sanzioni:
1) richiamo del direttore;
2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti
al personale e di un gruppo di detenuti o internati;".
Nota all'art. 82:
- Il testo del terzo comma, dell'art. 41 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, è il seguente:
"Non può esser usato alcun mezzo di coercizione fisica che
non sia
espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può
far ricorso ai fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a
persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto.
L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve
essere costantemente controllato dal sanitario".
Nota all'art. 84:
- Il testo vigente dell'art. 42-bis della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, è il seguente:
"Art. 42-bis. (Traduzioni). - 1. Sono traduzioni tutte le attività
di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti
detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di
restrizione della libertà personale.
2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono
eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia
penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai
regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale
femminile.
3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei
servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere
richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del
Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad
altre forze di polizia.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per
proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da
ogni specie di pubblicità, nonchè per evitare ad essi inutili
disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce
comportamento valutabile ai fini disciplinari.
5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è
obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto
o il
pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la
traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o
di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso
di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione
della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è
compiuta,
all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o
dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le
conseguenti prescrizioni.
6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di
manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto
ministeriale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di
coercizione fisica.
7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei
casi
indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei
soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti
civili".
Nota all'art. 89:
- Il testo dell'art. 679 del codice di procedura penale è il
seguente:
"Art. 679 (Misure di sicurezza). - 1. Quando una misura di sicurezza
diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti dall'art.
312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente,
il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o
di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente
pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove
occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità
nel reato.
Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato, del suo difensore o di ufficio su ogni questione
relativa nonchè sulla revoca della dichiarazione di tendenza a
delinquere.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle
misure di sicurezza personale".
Nota all'art. 91:
- Il testo dell'art. 44 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 44 (Nascite, matrimoni, decessi). - Negli atti di stato civile
relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in
istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione l'istituto.
La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso
di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo,
a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero della
giustizia.
La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti".
Nota all'art. 92:
- Il testo dell'art. 44 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 44 (Nascite, matrimoni, decessi). - Negli atti di stato civile
relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in
istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione l'istituto.
La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso
di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo,
a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero della
giustizia.
La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti".
Nota all'art. 93:
- Il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 1° aprile 1981,
n. 121, è il seguente:
"Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto è autorità provinciale
di
pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della
sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione
delle direttive emanate in materia.
Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle
attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella
provincia, promuovendo le misure occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal
questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con
l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze
eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e
ne coordina le attività.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni
sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti
di
cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo della regione
sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso
attribuiti dalla presente legge".
Nota all'art. 94:
- Il testo dell'art. 45 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 45 (Assistenza alle famiglie). - Il trattamento dei detenuti
e
degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro
famiglie.
Tale azioni è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni
dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono
ostacolarne il reinserimento sociale.
E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e
privati qualificati nell'assistenza sociale".
Note all'art. 96:
- Per il testo dell'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di
procedura penale, si veda in nota all'art. 99.
- Per il testo dell'art. 47 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 76.
Note all'art. 97:
- Il testo dell'art. 666, comma 7, del codice di procedura penale, è
il seguente:
"7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che
il giudice che l'ha emessa disponga diversamente".
- Per il testo dell'art. 656, comma 10, del codice di procedura
penale, si veda in note all'art. 99.
- Per il testo dell'art. 47 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 76.
- Il testo dell'art. 663, comma 2, del codice di procedura penale è
il seguente:
"2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede
il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665,
comma 4".
- Per il testo dell'art. 78 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 23.
Note all'art. 98:
- Il testo dell'art. 51-bis della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, è il seguente:
"Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della
libertà). - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in
prova
al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di
semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena
detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore
del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato
di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene,
rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o
al comma 1 dell'art. 47-ter o ai primi tre commi dell'art. 50,
dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in
corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa.
Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale
di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la
prosecuzione o la cessazione della misura".
- Per il testo dell'art. 663, comma 2, del codice di procedura
penale, si vedano le note all'art. 97.
- Il testo dell'art. 51-ter della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, è il seguente:
"Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative).
-
1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime
di semilibertà o di detenzione domiciliare pone in essere
comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il
magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso
ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione,
ordinando l'accompagnamento del trasgressore, in istituto.
Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di
sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di
sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia
se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti".
Note all'art. 99:
- Per il testo dell'art. 94 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si vedano le note all'art. 76.
- Il testo dell'art. 656 del codice di procedura penale è il
seguente:
"Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive) - 1. Quando deve essere
eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico
ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato
non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è
consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione
è
comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato
all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona
nei
cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a
identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le
disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al
difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le
modalità previste dall'art. 277.
5. Se la pena detentiva anche se costituente residuo di maggiore
pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi
in
cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai
commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il
decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso
che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria, volta ad
ottenere la concessione di una delle misure alternative alla
detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui
all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90
dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non
sia
presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale
la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede
l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza
decide entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può
essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone
nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in
ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga,
il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di
sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere
disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere
nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine
di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al tribunale di
sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale
applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il
magistrato di sorveglianza".
- Per il testo dell'art. 51-bis della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, si vedano le note all'art. 98.
Nota all'art. 100:
- Per il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, si vedano le note all'art. 76.
Note all'art. 101:
- Per il testo dell'art. 666, comma 7, del codice di procedura
penale, si vedano le note all'art. 97.
- Per il testo dell'art. 51 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 77.
- Il testo del primo comma dell'art. 48 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, è il seguente:
"Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato
e
all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto
per partecipare ad attività lavorative istruttive o comunque utili
al reinserimento sociale".
- Per il testo del secondo comma dell'art. 11 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 17.
Nota all'art. 103:
- Per il testo dell'art. 54 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, si vedano le note all'art. 76.
Nota all'art. 104:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 666 del codice di procedura
penale, si vedano le note all'art. 97.
Nota all'art. 108:
- Per il testo degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e
3), del codice penale, si vedano le note all'art. 23.
Nota all'art. 110:
- Il testo del terzo comma dell'art. 61 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, è il seguente:
"Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità
previste
dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto della
reclusione possono essere assegnati alle case di custodia
preventiva: i condannati alla pena della reclusione possono essere
altresì assegnati alle case di arresto".
Note all'art. 111:
- Il testo dell'art. 215, comma, secondo, n. 3), del codice penale,
è il seguente:
"Sono misure di sicurezza detentive:
1) - 2) omissis;
3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
4) omissis".
- Il testo degli articoli 148 e 206 del codice penale, è il
seguente:
"Art. 148 (Infermità psichica sopravvenuta al condannato).
- Se,
prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà
personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una
infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità
sia
tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia
differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un
manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il
giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio
giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune se la pena
inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e
non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o
professionale, o di delinquente per tendenza.
(Omissis).
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è
sottoposto alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le
ragioni che hanno determinato tale provvedimento".
"Art. 206 (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza). -
Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore
di
età, o l'infermo di mente o l'ubriaco abituale, o la persona dedita
all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica
intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano
provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in un manicomio
giudiziale, o in una casa di cura e di custodia.
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non
siano più socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è
computato nella durata minima di essa".
- Il testo del secondo comma dell'art. 222 del codice penale, è
il
seguente:
"Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è
colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero
in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di
custodia".
Note all'art. 112:
- Per il testo degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del
codice penale, si vedano le note all'art. 111.
- Il testo degli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura
penale, è il seguente:
"Art. 70 (Accertamenti sulla capacità dell'imputato). - 1.
Quando
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità
mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non è in grado di
partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre,
dispone anche di ufficio perizia.
2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il
giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono
condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo
nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini
preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte
con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo
restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico
ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione
cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è
pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi
previsti dall'art. 392".
"Art. 71 (Sospensione del procedimento per incapacità
dell'imputato).- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti
dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale
da
impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice
dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un
curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale
rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore nonchè il curatore speciale
nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70, comma 2. A tale
assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore
speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti
disposti sulla persona dell'imputato, nonchè agli atti cui questi
ha
facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari
si applicano le disposizioni previste dall'art. 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art.
75, comma 3".
"Art. 72 (Revoca dell' ordinanza di sospensione). - 1. Allo scadere
del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del
procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice
dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente
dell'imputato.
Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi,
qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che
lo
stato mentale dell'imputato ne consenta la cosciente partecipazione
al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere".
Note
all'art. 115:
- Il testo dell'art. 59 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 59 (Istituti per adulti). - Gli istituti per adulti dipendenti
dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in:
1) istituto di custodia cautelare;
2) istituto per l'esecuzione delle pene;
3) istituto per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri di osservazione".
- Per il testo del secondo comma dell'art. 14 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 36.
Nota all'art. 117:
- Il testo dell'art. 67 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, è
il seguente:
"Art. 67 (Visite agli istituti). - Gli istituti penitenziari possono
essere visitati senza autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della
Corta costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i
sottosegretari di Stato i membri del parlamento e i componenti del
consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale
della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del
tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il
pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive
giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue
funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la
regione, nell'ambito delle loro circoscrizioni;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo Ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e
i magistrati e i funzionari da lui delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.
L'autorizzazione non occorre nemmeno per loro che accompagnano le
persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e
per il personale indicato nell'art. 18-bis.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere
agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore,
i ministri del culto cattolico e di altri culti".
Nota all'art. 118:
- Il testo vigente dell'art. 80 della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, è il seguente:
"Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di
pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti,
operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti
dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72.
L'amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento
delle attività di osservazione e di trattamento, di personale
incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare
annualmente con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso
trattamento ragguagliato a giornate previsto per il corrispondente
personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento,
l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti
esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e
criminologia, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle
singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti
dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la
qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione
degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma
dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata
di
ottocento unità riservate alla suddetta categoria. Tale unità
sono
attribuite nella misura di seicentoquaranta agli operai
specializzati e di centosessanta ai capi operai.
Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno
stabilite dal regolamento di esecuzione".
Nota all'art. 120:
- Per il testo del primo comma dell'art. 78 della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 23.
Nota all'art. 126:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n.
469, reca: "Regolamento recante norme di semplificazione del
procedimento per il versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del
bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti
dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59".
Nota all'art. 129:
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547
(Disposizioni sulla riforma penitenziaria), è il seguente :
"Art. 4. Presso la direzione generale degli istituti di prevenzione
e di pena è istituita la cassa delle ammende con personalità
giuridica, amministrata con le norme della contabilità di Stato,
salvo a fissare le relative modalità nel regolamento carcerario
da
emanarsi dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle
finanze.
Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da apportare nel
corso dell'esercizio e il conto consuntivo sono approvati dal
Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono pubblicarsi in
allegato, rispettivamente allo stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia e al rendiconto generale
dell'amministrazione dello Stato.
Il servizio di cassa è disimpegnato dalla direzione generale della
cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, presso la
quale è istituito apposito conto corrente regolato a norma delle
disposizioni sui conti correnti con detto istituto.
Nel regolamento di contabilità carceraria saranno stabilite le
norme
per il funzionamento del suddetto conto corrente".
Nota all'art. 131:
- Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80, della citata
della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda la nota all'art.
28.
Nota all'art. 132:
- Per il testo dei commi secondo e quarto dell'art. 80, della citata
della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda la nota all'art.
28.
Nota all'art. 136:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431,
come abrogato dal presente regolamento, era del seguente tenore:
"Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio
1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle
misure privative e limitative della libertà".
Aggiornamenti
Errata-corrige in G.U. 24/8/2000, n. 97 (relativa al titolo).
Avviso di rettifica in G.U. 2/2/2001, n. 27 (relativo agli
artt. 9, 13, 58, 101, 120, 133 e parte II, nella rubrica del
titolo I, dove e' scritto "Amministrazione e Contabilita' della
cassa delle ammende" leggasi "Organi") ed Errata-corrige
(relativo agli artt. 9, 12, 14, 15, 34, 36, 37, 38, 39, 57, 58, 59,
62, 65, 68, 70, 71, 76, 81, 83, 85, 101, 102, 104, 108, 110,
111, 112, 113, 115, 116, 117, 122, 124, 128, 135 e parte I nella
rubrica dove e' scritto "Trattamento penitenziario e
disposizioni relative all'organizzazione penitenziara" leggasi
"Trattamento penitenziario e disposizioni relative
all'organizzazione penitenziaria").
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. n. 22/L, relativo alla
G.U. 13/2/2003, n. 36) ha disposto (con l'art. 54 (R)) la
modifica dell'art. 107.
Fonte: www.giustizia.it
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