Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272

INDICE del D.Lgs. n. 272/1989:

Art. 1 - Disposizione generale

Art. 2 - Assegnazione degli affari

Art. 3 - Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili

Art. 4 - Sezioni di corte di appello per i minorenni

Art. 5 - Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili

Art. 6 - Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

Art. 7 - Centri per la giustizia minorile

Art. 8 - Servizi dei centri per la giustizia minorile

Art. 9 - Centri di prima accoglienza

Art. 10 - Organizzazione delle comunità

Art. 11 - Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione

Art. 12 - Servizi diurni

Art. 13 - Coordinamento dei servizi

Art. 14 - Programmi di formazione per operatori minorili

Art. 15 - Difensore di ufficio Art. 16 - (Abrogato)

Art. 17 - Comunicazione ai servizi

Art. 18 - Casellario giudiziale per i minorenni

Art. 19 - Regime transitorio delle iscrizioni

Art. 20 - Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione

Art. 20-bis - Verbale di consegna

Art. 21 - (Abrogato)

Art. 22 - (Abrogato)

Art. 23 - Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità

Art. 24 - Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale

Art. 25 - Giudice del riesame e dell'appello

Art. 26 - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

Art. 27 - Sospensione del processo e messa alla prova

Art. 28 - Spese per interventi

Art. 29 - Spese processuali

Art. 30 - Disposizioni transitorie

Art. 31 - Oneri finanziari relativi all'articolo 28

Art. 32 - Oneri finanziari relativi all'articolo 29

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989 n. 272

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto1989 - S.O. n.57)

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 448, RECANTE
DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI.

Il presidente della repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa
al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul
processo penale a carico degli imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione
parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n.
81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione
parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata
legge n. 81 del 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal
Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore
contestualmente al codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.


Art. 1

Disposizione generale

Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non
previsto dal presente decreto, si osservano le norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale.


Art. 2

Assegnazione degli affari

Fermo quanto previsto dall'articolo 7- ter del regio decreto 30
gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, nei
tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta
in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle
diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.


Art. 3

Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici
giudiziari minorili

I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono
essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio
giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili
esigenze di servizio.


Art. 4

Sezioni di corte di appello per i minorenni

Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati,
per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte
di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari
minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque
dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.

I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata
nel comma 1 quando lo richiede l'entità degli affari in materia
minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono
assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le
tematiche familiari e minorili.


Art. 5

Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici
giudiziari minorili

Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio
superiore della magistratura per la realizzazione di appositi
corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e
onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie
attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia
e dell'età evolutiva.


Art. 6

Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i
minorenni

Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate
nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per
le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del
Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il
riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia
giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio,
dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali
esperienze specifiche del candidato.

Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di
grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e
l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia
giudiziaria per i minorenni.


Art. 7

Centri per la giustizia minorile

I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero
di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la
giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate
dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo
di provincia.

Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere
accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito
territoriale di più regioni

Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi
indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.

Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste
dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i
minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di
coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli
enti locali.

Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli
istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano
svolto significative attività nel settore minorile e che siano
comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione

Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere
assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I
centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi
scientifiche e di consulenti esterni.


Art. 8

Servizi dei centri per la giustizia minorile

I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

gli uffici di servizio sociale per minorenni;

gli istituti penali per minorenni;

i centri di prima accoglienza;

le comunità;

gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure
cautelari, sostitutive e alternative.

I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei
loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti
in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.


Art. 9

Centri di prima accoglienza

I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di
convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in
locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che
vi sono condotti a norma dell'articolo 18-bis comma quarto del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei
minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario
e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari
minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di
istituti penitenziari.


Art. 10

Organizzazione delle comunità

Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile
stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private,
associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e
che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per
territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in
gestione mista con enti locali.

L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai
seguenti criteri:

organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza
di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non
superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso
progetti personalizzati, una conduzione e un clima
educativamente significativi;

utilizzazione di operatori professionali delle diverse
discipline;

collaborazione di tutte le istituzioni interessate e
utilizzazione delle risorse del territorio.

Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture
pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione
interdisciplinare.


Art. 11

Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione

Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e
gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la
comunità esterna.

Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo
libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli
enti locali, le risorse del territorio.


Art. 12

Servizi diurni

I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali,
programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo
libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure
cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi
polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di
minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte
le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori
professionali delle diverse discipline.

Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti
penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.


Art. 13

Coordinamento dei servizi

D'intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita
presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per
il coordinamento delle attività dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza
degli enti locali.

Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una
commissione centrale per il coordinamento delle attività dei
servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e
il funzionamento della commissione sono determinati con decreto
del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.


Art. 14

Programmi di formazione per operatori minorili

Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano
annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di
aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione
della giustizia e degli enti locali.


Art. 15

Difensore di ufficio

Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno
ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei
e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al
presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la
trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di
specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la
professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o
abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per
avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto
minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i
minorenni provvede alla formazione della tabella a norma
dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il
presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la
trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i
minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i
minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni,
organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e
procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e
le problematiche dell'età evolutiva.


Art. 16

(Abrogato)

Art. 17

Comunicazione ai servizi

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 commi 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448,
l'autorità giudiziaria provvede a informare le persone e i servizi
interessati mediante apposita comunicazione.


Art. 18

Casellario giudiziale per i minorenni

Il servizio del casellario giudiziale per i minorenni è svolto
dagli uffici presso i tribunali per i minorenni a norma degli
articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448.

Il servizio del casellario giudiziale centrale per i minorenni è
svolto da un ufficio del ministero di grazia e giustizia.


Art. 19

Regime transitorio delle iscrizioni

Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del casellario
giudiziale indicati nell'articolo 18, agli adempimenti previsti
dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988 n. 448 provvedono gli uffici del casellario
giudiziale indicato nell'articolo 685 del codice di procedura
penale. Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse agli uffici
del casellario giudiziale per i minorenni le iscrizioni che si
riferiscono a fatti commessi da minorenni, escluse quelle relative
a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se
condizionalmente sospesa, quando la persona alla quale si
riferiscono abbia compiuto il diciottesimo anno di età.


Art. 20

Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo,
nell'accompagnamento e nella traduzione

Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e
nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per
proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni
specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile,
i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato
l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano
gravi esigenze di sicurezza.
- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia
giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un
accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si
trovano maggiorenni arrestati o fermati.

1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente
valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei
soggetti minorenni che si trovano in particolare condizioni
emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri
per la giustizia minorile.


Art. 20-bis

Verbale di consegna

Nei casi previsti dagli articoli 18 comma 2 e 18-bis comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448,
la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione delle
generalità dell'esercente la potestà dei genitori, dell'eventuale
affidatario e della persona da questi incaricata alla quale il
minore è consegnato. Nel verbale è fatta menzione
dell'avvertimento previsto dall'articolo 18-bis comma 3.
Art. 21

(Abrogato)

Art. 22

(Abrogato)

Art. 23

Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità

Se il minorenne si trova in stato di infermità, le misure
cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 possono
essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.


Art. 24

Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale

1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni
sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono
secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche
nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano
compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età.
L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. 2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione
ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 25

Giudice del riesame e dell'appello

Sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli
articoli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il
tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.


Art. 26

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni
previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero
richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto al giudice indicato nell'articolo 50- bis comma 1 del regio
decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.


Art. 27

Sospensione del processo e messa alla prova

Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base
di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i
servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo
familiare e del suo ambiente di vita;

gli impegni specifici che il minorenne assume;

le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della
giustizia e dell'ente locale;

le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del
minorenne con la persona offesa.

I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta
e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano
necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso
ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del
provvedimento di sospensione.

Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del
processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il
potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire,
senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.

Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448,
i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne
e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio
che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico
ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza
prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.


Art. 28

Spese per interventi

Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il
collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione
familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e
sostegno, sono a carico dello Stato.


Art. 29

Spese processuali

La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli anni
diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta
l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il
suo mantenimento in carcere.

I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si
fa luogo alla loro riscossione.


Art. 30

Disposizioni transitorie

Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448,
la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere
pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.

Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 si applicano
ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello
stesso.


Art. 31

Oneri finanziari relativi all'articolo 28

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è valutato in
lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989, in lire
12.000.000.000 per l'anno finanziario 1990 e in lire
12.000.000.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

All'onere indicato nel comma 1 si provvede:

quanto a lire 483.000.000 per l'anno 1989 e a lire 2.900.000.000
per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente
utilizzazione delle proiezioni di spesa dello stanziamento sul
capitolo 2090 dello stato di previsione del ministero di grazia
e giustizia;

quanto a lire 1.517.000.000 per l'anno 1989 e a lire
9.100.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente
"Revisione della normativa concernente i custodi dei beni
sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia
minorile e ristrutturazione dei relativi servizi". Il ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di
bilancio.


Art. 32

Oneri finanziari relativi all'articolo 29

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 29 è valutato in
lire 30.330.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 181.980.000
per l'anno finanziario 1990, in lire 181.980.000 per l'anno
finanziario 1991 e successivi.

All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 30.330.000
per l'anno 1989 e a lire 181.980.000 per ciascuno degli anni 1990
e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo
6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno
1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte
corrente "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni
sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile
e ristrutturazione dei relativi servizi".

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.

Fonte: www.giustizia.it

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