IL PROCEDIMENTO PENALE MINORILE. L'ESECUZIONE PENA E LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA MINORILE

Abstract dell'intervento al convegno internazionale di Staffordshire

dicembre 2005 della Dott.ssa Antonietta Fiorillo,

Giudice del Tribunale per i Minorenni di Firenze

 

Filosofia dell'intervento penale: alla luce dell'attuazione del principio di cui all'art. 27 Costituzione per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, è profondamente mutata la filosofia sottostante all'intervento penale anche per i minori.

Si è così nel tempo attenuata l'enfatizzazione della sanzione penale come giusta retribuzione al turbamento dell'ordine sociale ed al male commesso ( ma ancora oggi è così?) in favore della piena applicazione dei principi costituzionali secondo i quali valore supremo della vita sociale è la persona la quale deve sempre essere aiutata a rimuovere le condizioni negative che ne ostacolano lo sviluppo. Pertanto, pensare come oggi da più parti si fa, che lo Stato possa annientare il soggetto che ha sbagliato, anziché tentare di reintegrarlo nel tessuto sociale recuperandolo soprattutto a sè stessa, vorrebbe dire tornare a ideologie che dividono la categoria delle persone in uomini e sottouomini e considerano i valori collettivi impersonali (come la sicurezza di cui tanto si parla) come assoluti.

Parallelamente si è presa coscienza che era illusoria la convinzione che la segregazione carceraria fosse lo strumento più idoneo per realizzare sia la prevenzione generale sia la prevenzione speciale; la separazione del condannato dalla società, infatti, non rimuove, di per sé, le cause che hanno originato il comportamento deviante, per cui al rientro in società a fine pena, si riproduce, aggravata, la situazione di conflitto preesistente.

Da qui il cambiamento di rotta con una pronunciata attenzione alla personalità del colpevole. E tale filosofia è quella posta a base anche degli interventi penali nei confronti dei minori, mentre precedentemente agli interventi costituzionali erano previsti solo interventi di tipo puramente clemenziale.

Non imputabilità fino ai 14 anni: presunzione assoluta.

Imputabilità fra i 14 e i 18 anni: subordinata alla capacità di intendere e di volere: art. 98 CP, mai presunta, ma che va accertata caso per caso.

L'ordinamento prevede la possibilità, anche in presenza di un reato, che si rinunci alla irrogazione di una sanzione se ciò può essere utile al recupero del minore; il ventaglio di possibilità è ampio e non esiste all'interno una gerarchia delle formule di proscioglimento perché il giudice dovrà trovare la formula più adeguata al caso concreto, quella che può consentire al soggetto di superare con più facilità le sue difficoltà e che, quindi, ha una maggior valenza pedagogica.

Formule di proscioglimento.

IRRILEVANZA DEL FATTO, art. 27 DPR 448/88: tenuità (scarsa gravità), occasionalità (fatto unico, non sistema di vita), pregiudizio per le esigenze educative del minore;

PERDONO GIUDIZIALE, (art. 169 CP): rinuncia all'irrogazione di una pena quando si presume che il minore si asterrà dal commettere altri reati e si basa sulla quantità di pena da irrogare: non superiore a due anni.. Il perdono presuppone una dichiarazione di colpevolezza, anche se comporta l'estinzione del reato;

ESTINZIONE PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA (art. 29 dpr 448/88):

la messa alla prova è un istituto introdotto anche in ossequio alle Regole di Pechino e alle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. E' applicabile a tutti le tipologie di reato anche punibili con l'ergastolo; la dispone il GUP o il GUD….non si deve, necessariamente, revocare se vi è commissione di un nuovo reato….

Inapplicabilità della pena dell'ergastolo: sentenza n. 168/1994 Corte Costituzionale in attuazione dell'art. 31 Costituzione che prevede una speciale protezione per l'infanzia e la gioventù e favorisce gli istituti previsti a tale scopo.

Il processo penale minorile presenta peculiarità positive che lo rendono uno strumento utile per tentare un effettivo recupero del minore deviante a condizione che siano strutturati servizi, mobilitate risorse che lo rendano concretamente operante. E' in grado di favorire la rapida fuoriuscita dal circuito penale per il soggetto che non presenti gravi deviazioni nel processo di socializzazione, riducendo drasticamente le ipotesi di trattamento carcerario: è un processo con finalità rieducative in quanto si articola esso stesso in modo da contribuire all'itenerario educativo; è un processo specializzato in tutte le sue figure: giudice, operatori di polizia, difensori; è un processo che si svolge coinvolgendo vari soggetti in funzione educativa: il minore, i genitori, i servizi sociali.

La fase specifica dell'esecuzione è affidata al magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni che è competente per i minori condannati fino a che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Il giudice di sorveglianza svolge funzioni di sorveglianza e controllo, anche sugli imputati in custodia cautelare, sovrintende alle misure di sicurezza personali e provvede a tutte le altre attività previste dall'art. 69 Ordinamento Penitenziario.

La problematica più rilevante, in questa fase, è che la legge ha esteso ai minori l'applicazione di una disciplina elaborata con riferimento esclusivo alle caratteristiche dei condannati adulti ed alle esigenze del loro trattamento.

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